Notizie
come chiedere il sostegni bis attività stagionale 26.07
SOSTEGNI BIS NON AUTOMATICI (attività stagionale?)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in luglio, sotto la denominazione di “Contributo Sostegni bis attività stagionali” le istruzioni per presentare la domanda.
A parte il nome (cosa c’entrano le Attività Stagionali?) le istruzioni presentano alcune anomalie rispetto la domanda per il Ristori 1 che avevamo mostrato in maggio.
Riprendiamo per semplicità le 4 posizioni definite nella comunicazione del 27 maggio;
In maggio abbiamo scritto quanto segue:
Le situazioni possono essere 4):
1) Hai già chiesto il Sostegni 1 di marzo Non devi fare nulla. Ti verrà accreditata la stessa somma allo stesso IBAN
nota odierna: Ci risulta che i soci in questa posizione abbiano regolarmente ricevuto la somma spettante. Se qualcuno l’aspetta ancora ce lo segnali.
2) Non hai chiesto il primo sostegno di marzo perché non sapevi di averne diritto. Se non lo hai chiesto entro il 28 maggio lo hai perso ma puoi chiedere il nuovo SOSTEGNI BIS
3) Non hai chiesto il Sostegni 1 perché non avevi ancora la P.IVA (l’hai aperta tra il 23 marzo e il 26 maggio).
4) Non hai chiesto il Sostegni 1 perché non avevi un calo del fatturato 2019-2020 superiore al 30%, ma risulta ora un calo superiore al 30% facendo il confronto
tra il fatturato tra il 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e il fatturato tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021 Hai diritto al Sostegni Bis con una percentuale maggiorata (+ 50%)
Veniamo a oggi; Istruzioni pratiche;
La posizione 2) e 4) sono accumunate;
Se hai registrato un calo di fatturato superiore al 30% nei periodi 1° aprile – 31 marzo riferiti al 2021-2020 rispetto all’annualità precedente (2019-2020) puoi chiedere il Sostegni Bis cosiddetto “Attività Stagionale”
Come si fa? Segui le istruzioni del filmato CHIEDI IL SOSTEGNI BIS ATTIVITA’ STAGIONALI che si riferisce alla situazione ordinaria dei nostri soci.
L’unico calcolo da fare (preparatelo prima di entrare nel sito dell’AdE) è la media mensile del fatturato nei mesi da aprile 2019 a marzo 2020 e la media mensile degli stessi mesi degli anni 2020-2021.
Ovvero la somma dei fatturati dei 12 mesi diviso per 12 sia nel primo che nel secondo caso.
Esempio:
Se nei 12 mesi aprile 2019 – marzo 2020 hai fatturato 18.264 € che diviso 12 mesi fa 1.522 € questa è la prima cifra da inserire. (lo stesso se hai aperto la partita iva a ottobre 2019 e hai fatturato in 5 mesi 7.610 € che diviso 5 mesi fa sempre 1.522 €).
Se poi nei 12 mesi aprile 2020 – marzo 2021 hai fatturato 10.176 € che diviso 12 mesi fa 848 € questa è la seconda cifra da inserire
Attenzione! Può richiederlo anche chi si trova nella posizione 1) nel caso la somma spettante, facendo i calcoli, risulti superiore ai 1.000 €. Riceverà la somma spettante diminuita dei 1.000 € già ricevuti.
Vengono richieste dichiarazioni aggiuntive ma se seguite il filmato ripetendo le operazioni descritte non incontrerete difficoltà.
La fregatura si presenta per chi si trova nella posizione 3) perché:
a) Il decreto prevede che chi ha attivato la p.iva prima del 26 maggio 2021 abbia diritto al sostegno bis
b) Ma va calcolato in base al calo di fatturato tra il 2019-2020 e il 2020-2021 (cosa ovviamente impossibile per chi ha aperto la p.iva nel 2021).
Entriamo nel merito:
Testualmente il decreto 73 del 25 maggio 2021 al titolo I art.1 dichiara:
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi a chi ha la P.Iva attiva al 25 maggio 2021)
Come era successo con il Sostegni 1 in occasione del quale le p.iva aperte entro il 22 marzo avevano, senza alcun raffronto o calo, ricevuto il contributo minimo di 1.000 €.
Ma le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate questa volta cambiano le carte in tavola e riportano:
ATTENZIONE: A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo.
Pur ribadendo che: Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che: • hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) • hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.
Quindi chi l’ha attivata prima del 26 maggio dovrebbe poter presentare l’istanza! Invece conclude:
ATTENZIONE A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto varati per l’emergenza da Covid-19, per il contributo Sostegni bis attività stagionali non è previsto il requisito - alternativo al calo del fatturato e corrispettivi - consistente nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni bis attività stagionali, tutti i soggetti Iva devono possedere il predetto requisito del calo minimo del fatturato.
In altre parole l’Agenzia delle Entrate disattende il contenuto del decreto!
Abbiamo pensato a un fraintendimento che avrebbe potuto essere corretto e per questo abbiamo atteso fino ad ora nella speranza che le Camere all’atto della conversione in legge del Decreto 73 rimediassero ma nulla di tutto ciò. Per cui, ad oggi, solo chi ha aperto la p.iva tra il 23 marzo e il 25 maggio resta senza sostegni bis a differenza di quanti avevano aperto la p.iva dopo il gennaio 2019. Misteri della politica… mancavano i soldi? Erano stati troppo generosi in marzo? Disguido burocratico? Cercheremo di approfondire.
Intanto chi può inoltri la domanda entro il 2 settembre
Seguendo il filmato non dovreste avere difficoltà; nel caso interpellateci.
Claudio Parolin
Un’ ultima cosa: molti ci telefonano per chiedere informazioni sul green pass rispetto alle ns. attività.
Entro un paio di giorni vi manderemo una comunicazione sul tema “green pass e DBN”
green pass, ma ci riguarda come DBN? 29.07
Viste le numerose richieste di informazioni ricevute, forniamo un parere “ragionato” sulle vicende (ancora confuse) degli obblighi creati dal
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (GU n.175 del 23-7-2021)
Le attività citate nel decreto che in qualche modo possono riguardare le DBN sono:
Art.3.1. b) … eventi e competizioni sportivi… d) piscine,… palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso f) centri termali … g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, … limitatamente alle attività al chiusochi è responsabile dei controlli?
Art. 3.4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività … sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni…
Per cui come professionisti DBN abbiamo poco da temere:
a) Le attività professionali non sono coinvolte per cui possiamo continuare a lavorare senza problemi.
b) Se svolgiamo l’attività professionale presso strutture citate sopra all’art. 3.1 b) d) f) e g) la responsabilità ricade sul titolare o il gestore dei servizi e delle attività.
E se siamo noi gestori di un centro sociale, culturale e/o ricreativo? Un chiarimento è necessario: si tratta di un centro culturale ecc. o di una associazione culturale ecc.?
Rimando alla distinzione che facevamo già nella comunicazione del 26 ottobre 2020 tra associazioni culturali, sportive e di promozione sociale e centri/circoli culturali, sportivi e sociali che riportiamo in calce*.
Concludendo:
a) come liberi professionisti non abbiamo obblighi di controllo di green pass anche rispetto alla gestione del ns. studio professionale
b) come associazione che gestisce una sede con attività in ambiente chiuso rimando alle considerazioni in calce*
c) come imprenditori titolari o gestori di centri benessere, palestre, centri sociali, culturali ecc. siamo responsabili dei controlli.
Ma sulle modalità dei controlli, l’autorizzazione a chiedere documenti nel rispetto della privacy ecc. ho l’impressione che vedremo molti cambiamenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
N.B. una curiosità … ma perché lo chiamarlo “green pass” quando non ha nulla di verde, ecologico, naturale? Non sarebbe più corretto chiamarlo “chimic pass” o se vogliamo usare l'inglese "chemist pass"?
*Si pone un nodo cruciale di forma e sostanza: leggete attentamente! Scritto il 26 ottobre 2020. Il d.c.p.m. del 24 ottobre sospende l’attività delle “palestre” e dei “centri culturali, sociali e ricreativi” che, ad un primo sguardo, sembrerebbero sovrapporsi alle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative. Ma non esiste una normativa a questo proposito. In realtà la “palestra” non è sovrapponibile alla Associazione Sportiva Dilettantistica, e il “centro culturale, sociale e ricreativo” non è sovrapponibile alla Associazione Culturale, alla Associazione Promozione Sociale, alla Associazione Ricreativa. Come la palestra si definisce come “ambiente fisico chiuso attrezzato per la pratica delle discipline sportive”, il “centro culturale” si può definire come “ambiente fisico chiuso attrezzato per lo svolgimento di attività culturali” e lo stesso per il “centro sociale” e il “centro ricreativo” Una connotazione ulteriore potrebbe essere la funzione aggregativa sul territorio (il paese o il quartiere, o ancora in ambito nazionale e/o internazionale (pensiamo al centro culturale Pompidou a Parigi) Quindi possiamo definire il “centro culturale” come luogo fisico chiuso di aggregazione sul territorio attrezzato per svolgere attività culturali (pensiamo a una sala conferenze, una spazio espositivo, una dotazione di libri, film e altri strumenti culturali) che può essere pubblico (molti comuni e/o quartieri ne gestiscono uno o più) o privato (e in questo caso può essere gestito in forma associativa ma non necessariamente) ed è caratterizzato da una apertura al pubblico generalizzata (es. a tutti gli abitanti del paese o del quartiere possono accedere, anche se a volte e richiesta una tessera minima). Una associazione culturale, di promozione sociale o ricreativa non sempre possiede una sede fisica e, nel caso l’abbia, la sede non è aperta al pubblico ma svolge una funzione riservata ai soci subordinando l’accettazione del nuovo socio ad un vaglio dell’organismo direttivo. Quindi, anche se una normativa precisa non esiste, ritengo che l’associazione culturale o di promozione sociale o ricreativa, se è privata, ovvero riserva le attività ad un numero ristretto e selezionato di soci e non svolge una funzione aggregativa sul territorio godendo di contributi pubblici e/o uso di spazi assegnati da enti locali e/o convenzioni con enti pubblici, non sia assimilabile al centro culturale, sociale, ricreativo. Quindi la norma che sospende l’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi non necessariamente si traduce in sospensione delle attività delle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative. Sono da valutare le caratteristiche e le condizioni di operatività sopra descritte. E anche su questo il Movimento è disposto a sostenere le associazioni iscritte.
Attenzione! Alcuni legali consultati non hanno condiviso il questo ns. parere. Per cui operate con cautela.
Sostegni BIS; Cosa fare per avere i 1.000 € 27.05
Cari soci e amici, finalmente il decreto SOSTEGNI BIS è stato pubblicato nella forma definitiva sulla Gazzetta Ufficiale e possiamo darvi le indicazioni.
Al momento NON DOVETE FARE NULLA!
- Se hai già fatto la domanda per Decreto SOSTEGNI 1 del 23 marzo
Non devi fare nulla, solo attendere i soldi (che ti arriveranno all'IBAN già comunicato all'AdE)
- Se non hai già fatto la domanda per Decreto SOSTEGNI 1 del 23 marzo perché:
- non ne avevi diritto
- hai aperto la p.iva dopo il 23 marzo (entro il 26 maggio)
Dovrai fare la domanda ma bisogna attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (ma c’è tempo almeno 2 mesi))
Ma facciamo un passo indietro; come per il precedente decreto 1 del marzo scorso:
Chi può richiederlo? Tutti i professionisti con P.IVA anche se hanno altri redditi:
Quindi anche i lavoratori dipendenti, pensionati, redditi da affitti ecc.
con qualsiasi Codice Ateco
con qualsiasi data di attivazione,
purché prima dell’entrata in vigore del Decreto 73/2021 (decreto sostegni bis), ovvero entro il 26 maggio 2021
attenti a non fare confusione tra:
Decreto sostegni 1 del 23 marzo con scadenza 28 maggio
Decreto sostegni bis del 26 maggio con scadenza a 60 giorni
(60 giorni dalle procedure emesse dall’Agenzia delle Entrate)
Più in dettaglio:
Le situazioni possono essere 4:
1) Hai già chiesto il primo sostegno di marzo (sia che abbia già ricevuto la somma sia che tu sia ancora in attesa di riceverla). Non devi fare nulla. Ti verrà accreditata la stessa somma allo stesso IBAN
In più prova a fare il calcolo di quanto verrebbe la cifra se invece di
- confrontare il fatturato dell’anno 2019 con quello del 2020, - confronti il fatturato tra 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con quello tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Se nel conteggio risulta che hai una perdita maggiore nel secondo conteggio potrai fare una istanza per avere la somma a differenza. Ma bisogna attendere le indicazioni dell’AdE.
2) Non hai chiesto il primo sostegno di marzo perché non sapevi di averne diritto. Fai la domanda seguendo le indicazioni del video riportato sotto.
Attenzione hai tempo ancora solo 2 giorni fino al 28 maggio. Avrai diritto sia al sostegni 1 che al sostegni bis.
3) Non hai chiesto il primo sostegno perché non avevi ancora la P.IVA (l’hai aperta tra il 23 marzo e il 26 maggio). Hai diritto al sostegni bis ma bisogna attendere le direttive dell’Agenzia delle Entrate per far la domanda.
Non potendo fare confronti di fatturato con gli anni passati ti verranno erogati i consueti 1.000 €
4) Non hai chiesto il primo sostegno perché non avevi un calo del fatturato 2019-2020 superiore al 30%, ma risulta un calo superiore al 30% facendo il confronto
tra il fatturato tra il 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e Il fatturato tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021Hai diritto al sostegni bis con una percentuale maggiorata (+ 50%) ma devi attendere le disposizioni dell’AdE per far la domanda.
In sostanza devi correre solo se sei nella posizione 2 utilizzando il video che ti può guidare passo passo nella richiesta del SOSTEGNODRAGHI 1; se hai dubbi rivedi la mail mandata il 30.03
Nel video utilizziamo un foglio di calcolo, reperibile sul sito del Movimento, che vi può semplificare notevolmente le comprensione e i calcoli . nella parte finale del filmato vi indichiamo alcune procedure per poter rientrare, se possibile, nel diritto a ricevere i 1.000 €; scarica il prospetto utile dal sito del Movimento. nel video utilizziamo lo SPID per entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate. potete utilizzare invece le credenziali già in vostro possesso (C.F., PIN e PW); potete "ripassare" la procedura nel video di novembre.
se qualcosa non è chiaro, i soci possono chiamare allo 0236518340 o 3774498074
appena saranno disponibili le procedure per la domanda del SOSTEGNI BIS vi invieremo le istruzioni.
a presto
Claudio Parolin
20 anni di successi istituzionali delle DBN
Le DBN in Parlamento sono arrivate da 20 anni e con grande forza e autorevolezza interfacciandosi con le Commissioni Parlamentari;
hanno interagito con i Consigli Regionali di 9 Regioni e Provincie autonome arrivando a far approvare 12 leggi regionali e
hanno collaborato con l' O.M.S., l' Organizzazione Mondiale della Salute, arrivando a influenzare la definizione stessa di "salute"
Per esempio, solo per citare i casi più eclatanti:
a) nel 2004 le DBN hanno incontrato in numerose sedute la XII Commissione Affari Sociali della Camera per confrontarsi sul PDL Lucchese
b) nel dicembre 2002 autorevoli esponenti del Parlamento (Lucchese di FI, Giacco dei DS, Francescato dei Verdi, ecc.) e dei Consigli Regionali di 4 Regioni (Lombardia, Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia) sono sfilati ai microfoni per partecipare e intervenire al “Forum” di Milano (più di 1.000 operatori shiatsu e DBN riuniti in assemblea per modificare – con successo – il PDL Lucchese sulle MnC)
c) tra il 2002 e il 2007 decine di Parlamentari e Consiglieri Regionali hanno partecipato ad altre decine di Convegni, Congressi, Forum, Assemblee, Tavole Rotonde organizzate dalle DBN in decine di città italiane.
d) le DBN hanno partecipato nel dicembre 2003 alla “Consultation della WHO”, incontro dell’O.M.S. finalizzato a definire le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Salute per le TM/CAM (Medicine Tradizionali, Complementari e Alternative); le DBN hanno debuttato ufficialmente nel consesso mondiale con una comunicazione verbale e una relazione agli atti (consegnata direttamente nelle mani della presidente dell’epoca, la cinese dott.sa Zhang)
Le DBN hanno una storia ventennale di successi sul piano istituzionale quali l’introduzione delle DBN nel PDL Lucchese, 12 leggi regionali approvate in 9 regioni, la proposta di una nuova definizione di salute dell’OMS del 2011 come “la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alla sfide sociali, fisiche ed emotive”.
Con questa storia e questi successi alle spalle qualcuno strilla enfatico “Le DBN arrivano in Parlamento” enfatico nel comunicato del Comitato Pro DBN di domenica 9 maggio.
Ma in realtà cosa è successo? Solamente che una parlamentare in un intervento nel corso di un dibattito parlamentare ha “citato” le DBN tra le tante categorie a cui destinare i sostegni, portandola come “grande successo” della petizione #ora basta.
Non ci possono raccontare questa favola. Anche perché:
a) La petizione reclama la “riapertura immediata” della formazione DBN a dicembre 2020 e oggi, maggio 2022 le riaperture, purtroppo, non ci sono ancora
b) La citazione della deputata riguardava i sostegni e non le riaperture quindi la petizione non c’entra nulla.
Ma vorremmo anche capire:
a) Perché la stessa petizione lanciata in sordina nel dicembre 2020 (quando poteva essere utile) è stata rilanciata in pompa magna nell’aprile 2021 quando già si profilavano le riaperture? Forse perché con le riaperture si avvicinavano i rinnovi delle cariche del CTS e vi serviva un “merito” per la campagna elettorale?
b) Viene vantato un successo inesistente per una petizione che non ha neanche raggiunto gli obiettivi minimi e che nessuno ha preso sul serio a nessun livello istituzionale?
Una cosa buona però la petizione ha prodotto:
Se i dati diffusi sono veri, su circa 50.000 visualizzazioni, le adesioni sono state circa 5.000, ovvero il 10% (nonostante molti abbiano sottoscritto “per sbaglio” credendola una iniziativa del CTS Lombardia).
Questo ci allarga il cuore e testimonia la serietà delle DBN.
Significa che tra gli operatori e le associazioni DBN solo 1 su 10 ha ritenuto di appoggiare la petizione #ora bastai, nonostante i disagi e le difficoltà del settore di questi mesi. E questo allarga il cuore: con tutto il rispetto per chi, per errore o convinzione, ha firmato la petizione, siamo un settore di persone serie e responsabili!
Milano, 18 maggio 2021
P.S.1 Chi volesse documenti e filmati degli eventi descritti sopra può richiederli al presidente@movimentodbn.com
P.S.2 Ci scusiamo con quanti riceveranno questa mail doppia o essendosi già disiscritto in passato. Per correttezza abbiamo attivato una nuova piattaforma di invio collettivo allo scopo di separare gli indirizzi del CTS da quelli del Movimento. Questo è un invio dalla nuova piattaforma per cui potrebbero essere incluse mail già cancellate da quella utilizzata in precedenza. Se vi disturbiamo cliccate sotto per disiscrivervi e non vi disturberemo più.
È il momento giusto per la Partita IVA; ma subito
Se avete già la p.iva passate questa mail a colleghi, amici e parenti…. In qualsiasi settore lavorino!
Se avete mai pensato di uscire dal limbo delle situazioni “ambigue e pericolose” e lavorare in regola con una P.IVA forfetaria, i prossimi 15 giorni sono il momento migliore!
Per 2 motivi:
1) È molto probabile che entro la fine di aprile il governo vari un nuovo sostegno per P.IVA. Se si ripete il meccanismo dell’ultimo sostegno (1.000 e/o più euro) l' Agenzia delle Entrate ha riconoscito senza alcun vincolo a quanti avevano aperto la posizione IVA nel 2019, 2020 e 2021 (ovvero prima del decreto del 23 marzo 2021). Se aprite la P.IVA nei prossimi giorni molto probabilmente potrete beneficiare del prossimo sostegno. Molti operatori DBN hanno ricevuto 1.000 € prima ancora di aver emesso la prima fattura.
2) È molto probabile che nell’annunciata riforma fiscale le condizioni estremamente favorevoli previste oggi per le nuove p.iva forfetarie (5% di tasse sull’ imponibile, 33% detraibili dal fatturato ecc.) siano modificate in peggio. Per cui conviene attivarsi subito prima della riforma per usufruire delle condizioni attuali.
Ma se poi non fatturo? Nessun problema, prima della fine dell’anno puoi “cessare l’attività” senza alcun onere (solo poche decine di € per la dichiarazione 2020-2021 al commercialista).
Perché restare in una situazione “ambigua e pericolosa” quando posso crearmi una posizione “trasparente e sicura” senza spendere un €, anzi magari guadagnando grazie al sostegno?
Penso agli insegnati di Yoga costretti a “svendere” la loro disciplina come “ginnastica per la salute e il fitness” per attingere ai rimborsi esentasse come insegnante sportivo dilettantistico. Penso a chi fa le collaborazioni occasionali sacrificando il 20% come Ritenuta di Acconto e non sa che è molto più conveniente la p.iva forfetaria (vedi la diretta sul tema). Penso a chi fa le prestazioni occasionali pensando di essere in regola e invece rischia multe salate senza vantaggi economici. (vedi la diretta sul tema). Penso a quelli che lavorano “in nero assoluto” e rischiano con una sola sanzione i soldi sudati in anni di lavoro.
Mai come ora è possibile tirare un respiro di sollievo e liberarsi da tutte queste preoccupazioni senza investire grosse cifre, ma al contrario “rischiando” di guadagnarci con il bonus governativo.
Fate i conti assieme a noi… vedrete che è realmente una occasione unica.
Attenzione: al punto 1) e al punto 2) ho specificato che le 2 eventualità sono “molto probabili”, non certe.
Ma finora ci abbiamo sempre azzeccato! Molti nuovi professionisti ci hanno ringraziato quando hanno ricevuto venerdì scorso 1.000 € dall’Agenzia delle Entrate avendo fatto la richiesta guidati dal nostro filmato (come richiedere il SOSTEGNODRAGHI).
Movimento Libere DBN
sostegnoDraghi; vedi il video per richiederlo 30.03
cari soci e amici, come promesso vi inviamo
un video che vi può guidare passo passo nella richiesta del SOSTEGNODRAGHI.
nel video utilizziamo un foglio di calcolo, reperibile sul sito del Movimento, che vi può semplificare notevolmente le comprensione e i calcoli .
nella parte finale del filmato vi indichiamo alcune procedure per poter rientrare, se possibile, nel diritto a ricevere i 1.000 €; scarica il prospetto utile dal sito del Movimento.
nel video utilizziamo lo SPID per entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
potete utilizzare invece le credenziali già in vostro possesso (C.F., PIN e PW); potete "ripassare" la procedura nel video di novembre.
per concludere riportiamo sotto quanto già scritto su chi, come, quanto e quando
potete provarci da soli..... se non ce la fate..... noi siamo qua.
Claudio Parolin
Ecco un riassuto per il SOSTEGNODRAGHI:
Chi può richiederlo?
tutti i professionisti con P.IVA anche se hanno altri redditi:
Quindi anche i lavoratori dipendenti, pensionati, redditi da affitti ecc.
con qualsiasi Codice Ateco
con qualsiasi data di attivazione,
purché prima dell’entrata in vigore del Decreto 41/2021 (decreto sostegni Draghi,
ovvero entro il 23 marzo 2021
Chi ha diritto ?
1) Chi ha la p.iva attiva prima del 2019
Se ha un reddito 2020 inferiore al reddito 2019 almeno del 30%
quanto?
Il 60% del calo di fatturato medio mensile
La modalità di calcolo è riportata in fondo alla pagina** (per i soci è disponibile un semplice foglio di calcolo a richiesta)Se il risultato è inferiore a 1.000 €, comunque ha diritto al sostegno minimo di 1.000€
e anche
2) Chi ha la p.Iva attiva dopo il 1° gennaio 2019 e entro il 23 marzo 2021
ha diritto comunque al sostegno minimo di 1.000 €
situazione particolare
3) Chi ha avuto la partita iva attiva nel 2019 per tot mesi (esempio 7 mesi da giugno a dicembre avendola aperta in maggio 2019)
Come minimo ha diritto a 1.000€, anche si più se invece il calcolo fatto come al punto 1) (prendendo la media mensile dei 7 mesi lavorati) risulta superiore al minimo di 1.000 €; può chiedere la somma superiore.Importante:NON ci sono limiti di COLORE DI REGIONE - IL SOSTEGNO E' ESENTASSE e SI PUO' ANCHE UTILIZZARE COME CREDITO DI IMPOSTA
Come richiederlo ?
Si può mandare una istanza ma è più semplice aspettare la piattaforma web dell'Agenzia delle Entrate.
Vi abbiamo inviato un filmato per guidarvi passo passo nella richiesta come a Novembre.
Attenzione: Un altro importante sostegno per le P.IVA viene dall'INPS
Viene incrementato il fondo per un esonero (parziale?) dal pagamento dei contributi Inps ai professionisti che hanno subito un calo del fatturato superiore al 33% nel 2020 rispetto il 2019 (con fatturato massimo di 50.000 €). Si attende una circolare Inps per capire come funziona.-----------------------------------------------
**dettaglio per i calcoli
2) Come calcolare se spetta?
Si prende la somma fatturata nel 2020 e si sottrae la somma fatturata nel 2019. Se la differenza è in percentuale superiore al 30% si ha diritto al SOSTEGNO.
1° Esempio: fatturato 2019 = 30.000 €, fatturato 2020 = 20.000 €; differenza in calo 10.000 € Percentuale di calo fatturato (10.000/30.000) = 33,3% Quindi il diritto al SOSTEGNO c’è! 2° Esempio: fatturato 2019 = 8.000 €, fatturato 2020 = 7.000 €; differenza in calo 1.000 € Percentuale di calo fatturato (1.000/8.000) = 12,5 € Quindi il diritto al SOSTEGNO non c’è!3) Come si calcola quanto spetta? Si divide la somma di calo del fatturato per i 12 mesi e si moltiplica per 60%. Nel caso del 1° esempio il calo è di 10.000 € che diviso per 12 fa 833 € che moltiplicato per 60% = 500 €.
Ma il SOSTEGNO minimo è di 1.000 € per cui saranno erogati 1.000 €.
4) Quando fare la domanda? Ci sono 60 giorni di tempo dal 30 marzo al 28 maggio. Non serve correre, meglio fare le cose con calma per non fare errori che è complicato correggere.
5) Come fare la domanda? conviene aspettare la piattaforma che l’Agenzia delle Entrate sta approntando. Garantiscono che sarà pronta in pochi giorni, strutturata in modo da non andare in tilt. Vi invieremo, come a novembre 2020, un filmato per guidarvi passo passo nella richiesta.
6) Quando arrivano i soldi? Il governo dichiara che i pagamenti inizieranno l’8 aprile e di pagare tutti entro il mese di aprile.
AVVERTENZE OPERATIVE PER I SOCI:
A) Abbiamo pubblicato sul sito un foglio excel per un calcolo automatico per:
1) Verificare se hai diritto al SOSTEGNO 2) Calcolare a quanto ammonta il SOSTEGNOB) Arriveranno molte domande di chiarimento e approfondimento. Vogliamo dare un supporto a tutti senza però penalizzare i soci che hanno pieno diritto a tutti i servizi del Movimento.
C) Pertanto continueremo a dar sostegno a tutti (soci e non soci) ma daremo la precedenza alle mail rispetto whtasapp e sms, con queste priorità:
1) Soci Benemeriti e Straordinari con tessera in corso di validità (segnalate n° tessera e scadenza) 2) Poi soci Ordinari con tessera in corso di validità (segnalate n° tessera e scadenza) 3) Poi ex soci con tessera scaduta (segnalate n° tessera e scadenza) 4) Poi ai non sociCercheremo di sostenere comunque tutti ma…. con i tempi necessari. Abbiate pazienza.
dirette, zone colorate e ... ristori futuri 8.03
Lavorare con le associazioni... conviene? lavoro a zone e nuovi ristori
dirette, zone colorate e .......
Dopo la diretta sulle “MIGLIORI POSIZIONI FISCALI”
E sulle “POLIZZE RCT & PROFESSIONALE” ecco le registrazioni.
Vi inviamo il link per la diretta di mercoledì 10 marzo ore 20,30 su:
"quando conviene “usare” una associazione per il lavoro nel settore DBN/olistico”
La diretta comincerà alle ore 20.30. Cliccate qui https://meet.google.com/nhw-kgqy-kjq dalle 20,15 in avanti e sarete ammessi all’incontro.
Ricordate la diretta di sabato 13 marzo alle 10,30 sul tema ”le DBN in tempo di Virus”
Il decreto “ristori5” ribattezzato “sostegni” sembra che esca nel fine settimana… Appena sarà pubblicato vi manderemo una informazione tempestiva e completa.
Ripasso sulle zone colorate:
Facciamo una rapida sintesi delle situazioni relative al lavoro (molti stanno ancora chiedendo via mail e telefono)
1) Per quel che riguarda l’attività:
a) Nelle zone rosse non si può lavorare né con il singolo cliente, né con i gruppi b) Nelle zone arancione (anche scuro) e gialle si può lavorare con il singolo cliente c) Si alle attività con i gruppi all'aperto d) Nelle zone bianche si può lavorare anche con i gruppi al chiuso2) Per quanto riguarda gli spostamenti del professionista
a) Può muoversi sia tra comuni che tra regioni per motivi di lavoro in tutte le zone (ma nelle zone rosse non può lavorare)
3) Per quanto riguarda i clienti:
a) Nelle zone arancione (anche scuro) possono muoversi nel comune e fino a 30 km dai comuni inferiori a 5.000 abitanti ma non verso il capoluogo) b) Nelle zone gialle possono muoversi tra i comuni ma non tra le regioni c) Nelle zone bianche libera circolazione
Ricordate che:
Le nostre non sono attività sanitarie per cui rientrano nei vincoli.
Rispetto alla regola che si può cercare un servizio non reperibile nel comune, non ci pronunciamo perché molti dicono che è una motivazione valida ma resta arduo dimostrare, in caso di contestazione, che nello stesso comune non esistano professionisti della stessa disciplina
Portate con voi, spostandovi, tutta la documentazione che può dimostrare che vi muovete per lavoro.
nuove zone a colori e limitazioni al lavoro 17.01
Carissimi, abbiamo atteso che fossero pubblicate ufficialmente sia il dpcm del 14 gennaio, sia le 4 Ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio perché, come già sapete, non ci fidiamo delle “anticipazioni” giornalistiche che potrebbero essere disattese o subire variazioni all’ultimo momento.
Veniamo ai fatti.
Nasce una nuova mappa delle zone gialle, arancione e rosse che riportiamo qui sotto
Riassumendo:
zona 4 rossa: Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano.
zona 3 arancione: Val D’Aosta, Piemonte, Liguria,Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.
Zona 2 gialla: Toscana, Sardegna, Molise, Campania, Basilicata e Provincia di Trento
Gli elementi che interessano a noi:
a) Per quanto riguarda il lavoro:
Zone arancione e gialle: Sì !
"Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite" a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc. (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti significa che le regioni potrebbero stringere ancora di più i limiti ma, stante le proteste in corso, appare improbabile). Ricordiamo le prescrizioni segnalate nelle comunicazioni precedenti.
Zone rosse: No !
"Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite" salvo quelle individuate nell’allegato 24 ((cioè lavanderie, funerali e parrucchieri-barbieri)
Attenzione! Tutto ciò riguarda i servizi alla persona in rapporto individuale…
per i gruppi invece:
per la formazione: I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità' a distanza
e inoltre: Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa (alternativa all’elenco di eccezioni riportato dall’ art.1, comma 10 punto s in cui non trovano spazio le attività dbn/olistiche e culturali))
e ancora: e' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita'
b) Per quanto riguarda gli spostamenti del professionista:
zone gialle, arancioni e rosse
trattandosi di spostamenti per motivi di lavoro sono consentiti con autodichiarazione anche tra comuni e tra regioni.
c) Per quanto riguarda gli spostamenti del cliente:
Zone gialle: consentiti entro la regione
Zone arancione: consentiti entro il territorio comunale (o nel raggio di 30 km per comuni inferiori ai 5.000 abitanti escludendo il capoluogo di regione o per reperire un servizio non disponibile nel proprio comune)
Zone rosse: Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Con le eccezioni riportate sotto
Attenzione 1: per il cliente non crediamo sia plausibile la motivazione “salute” non essendo le DBN pratiche sanitarie
Attenzione 2: il cliente può però far visita una sola volta al giorno ad amici e parenti sia nelle zone gialle (entro la regione), che arancione e rosse (entro il comune o i 30 km ecc.). Per cui un vostro parente o vostro amico (o anche due) vi può/possono venire a trovare a casa (anche se è vostro cliente). Meglio avere l’autodichiarazione per “visita parente o amico”
La scadenza del dpcm è il 5 marzo ma le regole per gli spostamenti scadono il 15 febbraio (attenti ai cambiamenti di colori per le zone)
Claudio Parolin
N.B. per i “ristori” economici bisogna attendere i decreti nei prossimi giorni. Pare però che non saranno più assegnati per Codici ateco ma a tutte le P.Iva che hanno subito importanti riduzioni di fatturato nel 2020. Vi terremo informati come sempre.
Ultima cosa: molti soci sono in difficoltà nel procurarsi lo SPID (che diventerà obbligatorio per tutti i siti pubblici - Agenzia delle Entrate, Inps ecc.- dal 28 febbraio, salvo credenziali già ottenute fino alla scadenza di settembre 2021). Alcuni ci hanno chiesto di creare un servizio ad hoc per cui abbiamo creato una convenzione con alcuni commercialisti che potranno crearlo assieme a voi con un costo minimo (30 € tutto compreso) I soci interessati ce lo segnalino.
Possiamo lavorare in questi giorni ? 20.12
Per cui un breve riassunto:
1) siamo alla situazione descritta dalla comunicazione del 26.10 integrata dalle zone colorate i cui limiti sono descritti dalla comunicazione del 5.11 con la sola differenza che i colori non riguardano più le zone geografiche ma le date del calendario come sotto illustrato.
Quindi possibilità di lavorare con prestazioni individuali nel settore olistico è limitato ai giorni arancione con possibilità di muoversi per motivi di lavoro all’interno della regione.
Nei giorni arancione:
Vietata la circolazione in entrata e in uscita dalle Regioni e dai Comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc. (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti)
Nei giorni rossi:
Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite
Per il Veneto l’unica differenza è che il cosiddetto “coprifuoco” parte è stato anticipato alle ore 14 dal 19 al 23 dicembre (con chiusura dei confini comunali). Derogabili per i soliti motivi di lavoro ecc. Dal 24 dicembre il Veneto si uniforma alle norme nazionali riportate sotto.
Per quel che riguarda le attività di gruppo, sia che le chiamiate “formazione”, sia che le chiamiate “attività culturali e/o ricreative” non sono consentite
Sono consentite le attività a distanza, sia individuali che di gruppo (es. gruppo convivente)
Non c’è ancora alcuna indicazione su cosa succederà dal 7 gennaio. Vi terremo informati
Coraggio, Claudio
Il nuovo decreto Ecco il calendario dei divieti dal 21 dicembre al 6 gennaio21-22-23 Dicembre. Italia in zona arancione (in realtà a cavallo tra zona gialla e arancione! vietati i movimenti tra regioni ma non i movimenti tra i comuni)
A partire dal 21 dicembre scatta il divieto di spostamenti tra Regioni. Sempre consentito rientro a propria residenza domicilio o abitazione. Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22. Consentita la visita ad amici o parenti (max 2 persone) all'interno della propria regione. Negozi aperti fino alle 21, i bar e i ristoranti restano chiusi. Sport all’aperto ma solo individuale.
24-25-26-27-31 Dicembre. L’Italia in zona rossa
Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Tra le 5 e le 22, ci si potrà spostare al massimo in due (più figli sotto i 14 anni o persone disabili) per raggiungere abitazione nel territorio regionale un nucleo convivente di amici o parenti. Bar e Ristoranti: consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio. Sport all’aperto ma solo individuale.
28-29-30 Dicembre. Tutta Italia in zona arancione
In questi tre giorni feriali, l'Italia passa in zona arancione. Riaprono i bar e i ristoranti, ma solo fino alle 22 e per l'asporto. Resta il divieto di spostamento tra Regioni e i Comuni più grandi. Saranno consentiti gli spostamenti tra i piccoli Comuni (sotto i 5mila abitanti nel raggio di 30 chilometri).
31 Dicembre 1-2-3 Gennaio. Ritorna la zona rossa
Per il Capodanno, e fino al 3 gennaio, l'Italia torna in zona rossa. Coprifuoco dalle 22 alle 5 ( il primo gennaio fino alle 7). Tra le 5 e le 22, ci si potrà spostare al massimo in due (con figli sotto i 14 anni o persone disabili) per raggiungere in una abitazione nel territorio regionale un nucleo convivente di amici o parenti. Chiusi negozi non di generi di prima necessità, bar e ristoranti.
4 Gennaio. Si riapre ma non si esce dalla Regione
Un giorno di pausa nell'Italia in rosso. Anche la Befana tornerà poi un regime più restrittivo. Riaprono i negozi. Resta il coprifuoco alle 22. Ci si potrà spostare dai comuni con meno di 5000 abitanti in un raggio di 30 km ma non per raggiungere i capoluoghi di provincia.
5 - 6 Gennaio. Ritorna la zona rossa
Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Tra le 5 e le 22, ci si potrà spostare al massimo in due ( con figli sotto i 14 anni o persone disabili) per raggiungere in una abitazione nel territorio regionale un nucleo convivente di amici o parenti. Aperti supermercati, beni alimentari e Prima necessità, farmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri
P.S. qualcuno di voi ha già ricevuto i 2.000 € del "fondo perduto" di novembre? molti ce lo chiedono. fateci sapere.
Hai già chiesto il "fondo perduto" di 2.000 €. Ecco come fare 04.12
Carissimi soci e amici,
è stato pubblicato venerdì sul sito dell’Agenzia delle Entrate il testo che dispone le modalità per la richiesta del “fondo perduto” per i professionisti che hanno domicilio fiscale nelle “zone rosse” che attualmente sono quelle descritte nella mappa sottostante
1) Chi può chiedere il fondo perduto?
I liberi professionisti che abbiano:
a) domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa (se quindi ho il domicilio fiscale in zona arancione e lo studio in zona rossa per cui non posso lavorare, posso chiederlo? Sembra di si)
b) come attività prevalente quella prevista dai codici ateco riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149*.
Cosa significa “attività prevalente? ERRATA CORRIGE Nella comunicazione del 23.11 davamo una interpretazione “di buon senso” ma errata! Riportavamo: ”Secondo noi si tratta dell’attività che procura il maggior reddito nell’anno. (es. se ho un altro lavoro o una pensione che mi produce un reddito annuale di 10.000 € (anno 2019) e ho fatturato come professionista 15.000 € (anno 2019) la libera professione è l’attività prevalente. SBAGLIATO! Rettifichiamo (e ci scusiamo ma la prima interpretazione sembrava, a buon senso, quella) In realtà l’attività prevalente è quella che risulta come tale nella registrazione della nostra Partita Iva. Come faccio a conoscerla? 1) Puoi chiedere al tuo commercialista Oppure 2) Verificalo entrando nel tuo cassetto fiscale con la procedura mostrata in questo filmato. vedi il filmato per verificare l’attività prevalente Se il codice Ateco della mia “attività prevalente” è riportata negli elenchi riportati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 posso chiedere il fondo perduto. Riportiamo i Codici ammessi al fondo perduto più importanti per noi:* In particolare il codice in cui sono compresi la maggioranza degli operatori/consulenti dbn/olistici
96.09.09 (Altre attività di servizi per la persona nca) definita
Altri codici citati sono: 85.52.09 - Altra formazione culturale 200,00% del contributo previsto a maggio Codici per le associazioni: 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali ecc. 200% del contributo previsto a maggio 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00% del contributo previsto a maggio 855201- Corsi di danza 100,00% del contributo previsto a maggio2) Quali sono le condizioni ?
a) Partita iva attiva al 25 ottobre 2020
b) Redditi aprile 2020 inferiori a 2/3 dei redditi aprile 2019 (vedi nota sotto*)
Importante: Non ci sono più i vincoli posti per i bonus di 600 € di marzo e aprile (no lavoro dipendente, pensione ecc.) Posso chiedere il fondo perduto anche se sono lavoratore dipendente o pensionato e se ho invalidità, disoccupazione, reddito di cittadinanza o altri redditi? Sì3) Quanto ci danno?
Il 200% del contributo previsto per maggio (quindi 2.000 €)
4) Quando posso chiederlo? Da subito fino al 15 gennaio 2021. Non è necessaria la richiesta per quanti abbiano già ricevuto il “fondo perduto” del maggio 2020, ma non è il ns. caso perché i professionisti dbn hanno ricevuto i bonus anche in maggio, non il “fondo perduto”)
5) Come si chiedono?
vedi il filmato per la richiesta dei 2.000 €
e segui passo passo le operazioni descritte.
(prepara codice fiscale, Iban del CC intestato a te, Pin e pw (o spid) per entrare nella tua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, le somme fatturate nell’aprile 2019 e nell’aprile 2020 ).
Puoi fare tutto in 5 minuti
Terminata la procedura sarà rilasciata una prima ricevuta di “presa in carico” (o di scarto); fatti i debiti controlli sarà rilasciata una seconda ricevuta di “accoglimento dell’istanza” (o di scarto motivato); prima dell’erogazione del “fondo perduto” sarà comunque possibile inoltrare una istanza di rinuncia.tutto chiaro? buon lavoro!
*Nota relativa al confronto tra i redditi 2019 e 2020. Nella operatività non si capisce come possa l’Agenzia delle Entrate fare controlli sulla reale diminuzione dei redditi aprile 2019 – aprile 2020. Il riferimento nelle istruzioni per la presentazione della domanda di “fondo perduto rinvia al QUADRO LM dell’Unico (righe da LM23 a LM27 col.3) che però riportano i ricavi annuali da cui non sono scorporabili i mesi di aprile 2019 e 2020. Per cui riteniamo che in questo momento l’AdE non sia in grado di fare verifiche puntuali su questo requisito tanto più se il totale del 2020 (stimato perché non siamo ancora la 31.12.2020) risulta inferiore ai 2/3 dell’importo riportato in LM23 del Unico redditi 2019). ma...Occhio alle sanzioni
Non dimenticate però che per chi venisse colto in fallo sono previste sia sanzioni pecuniarie (soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%, cioè dovrete restituire la somma percepita maggiorata del 30% + gli interessi, salvo sconti per versamenti immediati) che eventuali sanzioni penali (qualora si ravvisasse una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la reclusione da sei mesi a tre anni
Possiamo rinviare il versamento del 30 novembre ?
Per quanto riguarda la possibilità di: - rinviare i versamenti degli acconti previsti per il 30 novembre (acconti tasse e acconti Inps) - ricalcolare gli acconti sulla base del ridimensionamento del fatturato 2020, Ferma restando la mini proroga per tutti al 10 dicembre già segnalataè concesso un rinvio al 30 aprile 2021 in presenza di specifici requisiti, ovvero:
a) In tutta Italia: solo per le partite IVA, anche forfettarie, che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in qualsiasi regione
b) Solo nelle zone rosse: per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Decreto Ristori bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (vecchie e nuove) a prescindere dalla dimensione o dal calo del fatturato,
Per le tasse è così. Per i versamenti Inps la situazione è più ingarbugliata:
Sulla base del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
che all’articolo 18 comma 4 dispone
“4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”
Quindi sembrerebbe che anche l’acconto per contributi a percentuale INPS sia da ritenersi oggetto della proroga
Ma circolano e si leggono pareri contrastanti per cui: Se non si tratta di cifre “pesanti” e non siete con l’acqua alla gola vi consigliamo di fare il versamento nei termini perché il ricalcolo e la nuova preparazione degli F24 avrà comunque un costo che, in caso di cifre piccole, potrebbe rendere non conveniente l’operazione (chiedete al vs. commercialista); e comunque sono somme che recupererete sugli F24 del prossimo anno.
Attenzione! Abbiamo dato fino ad ora informazioni via telefono, mail e whatsapp a tutti quelli che ci hanno chiesto sostegno, sia soci che non soci…. Ora i numero delle richieste è arrivato ad un limite che non ci permette, con la struttura attuale, di rispondere a tutti e non vogliamo abbassare la qualità del servizio.
Per cui continueremo a spedire le comunicazioni come questa a tutte le persone e associazioni che ci hanno fornito il loro indirizzo mail, ma daremo un servizio di risposte personalizzate solo ai soci regolarmente iscritti.
Ci piange il cuore ma bisogna saper prendere atto dei propri limiti organizzativi.
Claudio Parolin
regioni: cambiano i colori e riparte il lavoro 28.11
Carissimi/e,
2 ore fa è uscita l’ ORDINANZA 27 novembre 2020 del MINISTERO DELLA SALUTE
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656) (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020)
Art. 1
Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quarto periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: a) per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto; tradotto queste regioni diventano arancione b) per le Regioni Liguria e Sicilia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. tradotto queste regioni diventano giallePer le limitazioni e cautele guarda le avvertenze della comunicazione del 5 novembre precedente e per le precisazioni la comunicazione del 12 novembre
1. La presente ordinanza produce effetti dal 29 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.
Quindi da domani
Buon lavoro
Per quel che riguarda i versamenti degli anticipi dovuti il 30 novembre abbiamo una breve proroga (per capire meglio sia tasse che Inps) fino al 10 dicembre. poi vi faremo sapere.
Claudio Parolin
come chiedere i 2.000€ ristori bis 23.11
Carissimi soci e amici,
è stato pubblicato venerdì sul sito dell’Agenzia delle Entrate il testo che dispone le modalità per la richiesta del “fondo perduto” per i professionisti che hanno domicilio fiscale nelle “zone rosse” che attualmente sono quelle descritte nella mappa sottostante
aggiornamento al 25.11 Lombardia e Piemonte confidano in un alleggerimento delle restrizioni. Veneto e Molise temono la bocciatura, Emilia-Romagna e Marche puntano sul 3 dicembre per tornare 'gialle'
1) Chi può chiedere il fondo perduto?
I liberi professionisti che abbiano:
a) domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa (se quindi ho il domicilio fiscale in zona arancione e lo studio in zona rossa per cui non posso lavorare, posso chiederlo? Sembra di si)
b) come attività prevalente quella prevista dai codici ateco riportati nell'Allegato 2*.
Cosa significa “attività prevalente?”. Secondo noi si tratta dell’attività che procura il maggior reddito nell’anno. (es. se ho un altro lavoro o una pensione che mi produce un reddito annuale di 10.000 € (anno 2019) e ho fatturato come professionista 15.000 € (anno 2019) la libera professione è l’attività prevalente.* In particolare il codice in cui sono compresi la maggioranza degli operatori/consulenti dbn/olistici
96.09.09 (Altre attività di servizi per la persona nca)
Altri codici citati sono: 85.52.09 - Altra formazione culturale 200,00% del contributo previsto a maggio Codici per le associazioni: 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi ecc. del contributo previsto a maggio 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00% del contributo previsto a maggio 855201-Corsi di danza 100,00% del contributo previsto a maggio
2) Quali sono le condizioni ?
a) Partita iva attiva al 25 ottobre 2020
b) Redditi aprile 2020 inferiori a 2/3 dei redditi aprile 2019 (vedi nota sotto*)
Importante: Non ci sono più i vincoli posti per i bonus di 600 € di marzo e aprile (no lavoro dipendente, pensione ecc.)
3) Quanto ci danno?
Il 200% del contributo previsto per maggio (quindi 2.000 €)
4) Quando posso chiederlo? Da subito fino al 15 gennaio 2021. Non devono chiederlo quanti abbiano già ricevuto il “fondo perduto” del maggio 2020, ma non è il ns. caso perché i professionisti dbn hanno ricevuto i bonus anche in maggio, non il “fondo perduto”)
5) Come si chiedono?
e segui passo passo le operazioni descritte.
(prepara codice fiscale, Iban del CC intestato a te, Pin e pw (o spid) per entrare nella tua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, le somme fatturate nell’aprile 2019 e nell’aprile 2020 ). Puoi fare tutto in 5 minuti
Terminata la procedura sarà rilasciata una prima ricevuta di “presa in carico” (o di scarto); fatti i debiti controlli sarà rilasciata una seconda ricevuta di “accoglimento dell’istanza” (o di scarto motivato); prima dell’erogazione del “fondo perduto” sarà comunque possibile inoltrare una istanza di rinuncia.tutto chiaro? buon lavoro!
*Nota relativa al confronto tra i redditi 2019 e 2020. Nella operatività non si capisce come possa l’Agenzia delle Entrate fare controlli sulla reale diminuzione dei redditi aprile 2019 – aprile 2020. Il riferimento nelle istruzioni per la presentazione della domanda di “fondo perduto rinvia al QUADRO LM dell’Unico (righe da LM23 a LM27 col.3) che però riportano i ricavi annuali da cui non sono scorporabili i mesi di aprile 2019 e 2020. Per cui riteniamo che in questo momento l’AdE non sia in grado di fare verifiche puntuali su questo requisito tanto più se il totale del 2020 (stimato perché non siamo ancora la 31.12.2020) risulta inferiore ai 2/3 dell’importo riportato in LM23 del Unico redditi 2019). ma...Occhio alle sanzioni
Non dimenticate però che per chi venisse colto in fallo sono previste sia sanzioni pecuniarie (soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%, cioè dovrete restituire la somma percepita maggiorata del 30% + gli interessi, salvo sconti per versamenti immediati) che eventuali sanzioni penali (qualora si ravvisasse una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la reclusione da sei mesi a tre anni
Possiamo rinviare il versamento del 30 novembre (o ridimensionarlo) ?
Per quanto riguarda la possibilità di: - rinviare i versamenti degli acconti previsti per il 30 novembre (acconti tasse e acconti Inps) - ricalcolare gli acconti sulla base del ridimensionamento del fatturato 2020, vi consigliamo di rivolgervi ai commercialisti convenzionati che il Movimento vi ha segnalato (se avete aderito alla Convenzione Fiscale)Per le tasse pare assodato che si possa fare, per l’Inps si attende una precisazione nel decreto ristori-quater (che arriverà però in extremis in quanto subordinato al nuovo scostamento di bilancio in discussione alla camera per dopodomani 25 novembre).
Per cui invieremo una nuova comunicazione ma…. Se non si tratta di cifre “pesanti” e non siete con l’acqua alla gola vi consigliamo di fare il versamento nei termini perché il ricalcolo e la nuova preparazione degli F24 avrà comunque un costo che, in caso di cifre piccole, potrebbe rendere non conveniente l’operazione (chiedete al vs. commercialista); e comunque sono somme che recupererete sugli F24 del prossimo anno.
Attenzione! Abbiamo dato fino ad ora informazioni via telefono, mail e whatsapp a tutti quelli che ci hanno chiesto sostegno, sia soci che non soci…. Ora i numero delle richieste è arrivato ad un limite che non ci permette, con la struttura attuale, di rispondere a tutti e non vogliamo abbassare la qualità del servizio.
Per cui continueremo a spedire le comunicazioni come questa a tutte le persone e associazioni che ci hanno fornito il loro indirizzo mail, ma daremo un servizio di risposte personalizzate solo ai soci regolarmente iscritti.
Ci piange il cuore ma bisogna saper prendere atto dei propri limiti.
capire restrizioni e ristori 12.11
Carissimi, scusate il ritardo ma la situazione è continuamente in evoluzione e molto confusa per quanto riguarda il nostro settore.
In questa comunicazione trattiamo 2 argomenti:
1) Indicazioni sulle possibilità di continuare a lavorare come “servizi alle persone”
2) Indicazioni sulla possibilità di accedere ai cosiddetti “ristori”
Questa è la mappa aggiornata delle regioni rosse e arancione in questo momento!
se non la vedi clicca qui
Ma sono in evoluzione anche le classificazioni di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, nonché la controversa Campania. Situazioni che dovrebbero definirsi oggi o domani.
1) Abbiamo già dato indicazioni sulle diverse possibilità di continuare a operare nelle zone contrassegnate dai diversi colori nelle comunicazioni del 26 ottobre, del 4 novembre e del 5 novembre.
Facciamo solo alcune osservazioni sulle possibilità di “muoversi” sul territorio sulla base delle molte domande e obbiezioni che ci sono pervenute.
Il nostro parere è che:
a) Le considerazioni sul fatto che le attività di “servizi alle persone” siano chiuse (zone rosse) ma si possa continuare a operare perché le dbn riguardano il benessere (quindi la salute in senso lato) a noi sembrano insostenibili. Le dbn non sono attività sanitarie. Ci hanno segnalato che alcuni commercialisti e/o autorità locali danno indicazioni diverse. A voi la scelta.
b) Si possa circolare nelle zone in cui le attività non siano sospese (arancione) per motivi di “lavoro”, pertanto il professionista che si reca presso lo studio o presso il domicilio del cliente possa compilare la “autodichiarazione” e muoversi negli orari consentiti. Consigliamo di portare con sé “le prove” (anche per evitare inutili discussioni), tipo la copia del documento di assegnazione della Partita IVA, l’eventuale contratto di affitto dello studio, biglietti da visita d o altri stampati a cui risulti l’indirizzo del luogo in cui si pratica ecc.
c) Non crediamo che i clienti possano circolare per motivi di “salute”, per le stesse considerazioni svolte al punto a).
Comunque per fornirvi un “prontuario” di riferimento autorevole di immediata consultazione (e anche per rispondere alla domanda “cosa si rischia?”), vi rinviamo ad un documento prezioso che elenca una casistica completa delle situazioni e delle sanzioni.
Vedi il “Prontuario Sanzioni Carabinieri” sul sito. Importante: rileggete anche la comunicazione del 18 marzo “Attenti alle sanzioni penali”
2) Per la questione dei quattrini la situazione è molto confusa. Gli annunci di accesso ai ristori come Fondo Perduto sono molto problematici, anche se molti li danno per già presi!
Se rileggete le distinzioni tra “bonus” e “fondo perduto” riportate nelle comunicazioni del 10 luglio e del 16 luglio pubblicati sul sito capite l’origine della confusione.
Comunque, grazie alla confusione, può anche darsi che arrivino dei soldi (anche se nutro forti dubbi)
In caso positivo dovrebbe funzionare così:
Per coloro che hanno già ricevuto il 1.000 € di maggio dovrebbero ricevere direttamente sul CC bancario segnalato 2.000 € (il 200% del bonus di maggio)
Se i soldi vi arrivano vi preghiamo di segnalarcelo subito!
Per tutti gli altri attendiamo che l’agenzia delle entrate pubblichi il modello da utilizzare per la domanda per comprendere meglio le condizioni.
Se verificheremo la possibilità reale di presentare la domanda ve lo segnaleremo.
Se volete saperne di più leggete le note aggiuntive in fondo.
In ogni caso sarà certamente possibile risparmiare in 2 modi:
a) rinviare i versamenti degli acconti di tasse e contributi Inps
b) ricalcolare su una previsione ridotta gli acconti
In altre parole, se avete già i moduli F24 per i versamenti degli acconti per il 2021 (da versare il 16 novembre e/o il 30 novembre) potete decidere se pagarli o rinviare il versamento fino al 16 marzo 2001 (anche in 4 rate)
Potete anche ricalcolare gli acconti, abitualmente calcolati in base al fatturato dell’anno precedente. Se per esempio nel 2029 avete fatturato 10.000 € e la previsione per il 2020 è di 3.000 €, potete chiedere al commercialista di ricalcolare gli anticipi sui 3.000 €.
Quindi potete pagare anticipi ridotti rinviandoli al 16 marzo.
Ssegnalate al vostro commercialista le vostre intenzioni!
Appena ci saranno nuove notizie e sarà pubblicato il modello per presentare la domanda per il “ristoro” ve lo comunichiamo.
Claudio Parolin
Note aggiuntive:
I nostri dubbi nascono dal fatto che in primavera i bonus fossero destinati ai professionisti con p.iva ed erogati dall’Inps, mentre i “fondo perduto” fossero destinate a imprese, artigiani ecc. e fossero erogati dalla Agenzia delle Entrate come per i “ristori” di oggi. Come fa l’Agenzia delle Entrate a versare direttamente sul CC a soggetti che non conosce perché sostenuti in primavera dall’Inps? Si incrociano i dati? Uhmmm, boh!
In ogni caso vi segnaliamo le caratteristiche pubblicate:
a) Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti - colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020- che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero:
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200% del contributo di maggio (quindi 2.000€)
Altri codici citati sono:
85.52.09 - Altra formazione culturale 200,00% del contributo di maggio
E per le associazioni:
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi ecc. 200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
855201-Corsi di danza 100,00%
Cosa bisogna fare?
Se avete ricevuto a maggio i 1000 € in teoria il nuovo “fondo perduto” di 2.000 € dovrebbero arrivarvi sul CC.
Ripeto segnalatecelo! Sarebbe un'ottima notizia per tutti i soci (manterremmo il vostro anonimato)
N.B. Il testo ripreso dall’art. 25 del decreto 34 di aprile sicuramente confonde le acque……. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.Arrivano le regioni colorate! attenti al rosso 04.11
Abbiamo atteso fino alle ore 22 che il dpcm 3 novembre 2020 fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia perché è solo con la pubblicazione che decreti e leggi entrano in vigore, sia perché un riferimento importante per “i servizi alla persona” nelle “zone rosse” (l’allegato 24) non è compreso nel testo pubblicato sul sito del Governo e lascia dubbi interpretativi.
Comunque, viste le decine di richieste ricevute (via mail, whtsapp telefono fisso e mobile, nonché messaggi telepatici da far venire il mal di testa – scherzo ovviamente) ci segnalano l’urgenza di molti soci di avere lumi, diamo le indicazioni disponibili.
Attenzione. Sotto riportiamo alcune considerazioni che avevamo preparato dopo la comunicazione del 26.10.2020 relativa al dcpm del 24 ottobre. Abbiamo temporeggiato fino ad ora ad inviarvela sperando di poter fare un testo completo.
Prima parte
Analizziamo il dpcm del 3 novembre (che non ha ancora un riferimento numerico numero fino a che non comparirà nella Gazzetta Ufficiale).
Le novità per quello che riguarda le DBN in relazione ai servizi alla persona, alle attività formative e alle attività culturali.
Prendiamo come base quanto scritto nella mail del 26 ottobre (che trovate sul sito) e quanto pubblicato nella seconda parte di questa comunicazione
1) in pratica, per quanto riguarda le ns. attività non cambia nulla se non in relazione a:
a) La mobilità sul territorio che è vincolata alla classificazione delle regioni non ancora decretata
b) La possibilità di proporre servizi alla persona, ammessa o non ammessa in base alla classificazione della regione
Come avviene la classificazione? Art. 2.1 …….con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate,…… sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. Analogamente sono art.3.1…….. sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” ecc………
In pratica: Scenario di tipo 3 = zona arancio
Scenario di tipo 4 = zona rossa
Secondo l’ultima versione entrerebbero nella:
zona 3 arancio: Sicilia e Puglia
zona 4 rossa: Lombardia, Piemonte, Calabria e Val D’Aosta.
Le ordinanze del Ministero della Salute sono rinviate a domani (dopo un incontro tra le Regioni e un incontro Stato-Regioni) per cui tutto è possibile ma nulla è certo!
Per gli scenari di tipo 1 e 2 (zona gialla) entrano in vigore solo le norma generali (vincoli ai movimenti dalle 22 alle 5)
Cosa cambia per gli scenari 3 e 4 ?
Zona arancio:
Vietata la circolazione in entrata e in uscita dalle Regioni e dai Comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc. (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti)
Zona rossa:
Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite: "sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24" (ma l’allegato 24 non è pubblicato! Conte nel suo discorso ha parlato di parrucchieri, altri hanno scritto di parrucchieri ed estetiste… boh; bisogna leggere l’allegato 24 che sarà sicuramente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale domani con il dpcm)
Ci sono poi 2 possibilità di variazione: sia per la zona arancio che per la zona rossa: sarà possibile esentare zone specifiche dalle misure più restrittive e sarà possibile spostare una regione da una zona ad un’altra se la situazione cambia stabilmente (per almeno 14 giorni)- Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
La validità del dpcm è attiva fino al 3 dicembre.
Concludendo: se il Decreto del Ministero della Salute viene confermato domani, da venerdì:
nelle zone gialle praticamente non cambia nulla per i servizi alle persone tranne per gli spostamenti vietati tra le 22 alle 5. Salvo motivi di lavoro (vedi sotto)
Nelle zone arancio saranno sospesi gli spostamenti tra comuni ma non i servizi alla persona. Ma se i servizi alla persona sono consentiti lo spostamento anche tra diversi comuni potrebbe rientrare nelle motivazioni “di lavoro” previste per andate allo studio o a domicilio (non altrettanto autocertificato risulterebbe lo spostamento del cliente perché la motivazione “salute” non regge per le DBN)
Nelle zone rosse saranno sospesi gli spostamenti e i servizi alla persona (salvo verifica dell’allegato 24 appena sarà pubblicato). Ma se i servizi alla persona sono consentiti lo spostamento potrebbe rientrare nelle motivazioni “di lavoro” previste per andate allo studio o a domicilio (non altrettanto autocertificato risulterebbe lo spostamento del cliente perché la motivazione “salute” non regge per le DBN)
N.B. per i “ristori” bisogna attendere che esca il decreto dedicato nei prossimi giorni.
Per tutto il resto vedete la comunicazione del 26 ottobre e la comunicazione collegata pubblicata nella seconda parte.
Seconda parte
Carissimi, ho esaminato attentamente le faq del ministero dello sport della salute ecc. e ho rilevato alcune inesattezze e incongruenze che vi segnalo.
I siti riportano:
faq 14. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento? L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.e
faq 21. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc? Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.considerazioni:
La faq 21 (ministero dello sport) è totalmente priva di fondamento perché è contraddetta dallo stesso ministero che nel decreto del 13 ottobre individua tra le attività sportive la “ginnastica finalizzata alla salute e al fitness” e non cita né lo yoga né il pilates (come avevamo scritto noi)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT
DECRETO 13 ottobre 2020
Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (20A05592) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)
Attivita' sportiva |della disciplina e'| | | |ginnastica |consentito | | | |finalizzata alla |esclusivamente in ||43. | |salute ed al fitness |forma individuale
Per quel che riguarda la faq 14 in realtà il termine esclusivamente che ho sottolineato (nella faq non è sottolineato) è aggiunto dall’estensore perché nel dcpm del 25 ottobre non esiste.
Il dcpm, come già segnalato, recita
art. 1.9.d): è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
ovvero dichiara che l’attività motoria e l’attività sportiva sono consentite all’aperto.
Cosa che ribadisce, dopo aver vietato l’attività di palestre ecc.
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, …. , nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
quindi vieta gli sport di contatto nel cui elenco, citato sopra, non sono inserite yoga, pilates ecc. ma solo la famigerata “ginnastica per la salute e il fitnes”
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;
Concludendo: l’attività sportiva e motoria è consentita all’aperto, gli sport di contatto sono proibiti al chiuso. Dove è scritto che l’attività motoria è proibita al chiuso? Da nessuna parte! Quindi in base al principio dello stato di diritto enunciato che “ogni cosa non vietata è permessa” possiamo sostenere che le attività motorie (in realtà anche gli sport non inseriti nell’elenco degli sport di contatto), sono permesse, nel rispetto delle cautele già illustrate.
Perché l’estensore delle faq si permette di ampliare a suo piacere l’area delle attività proibite?
Per scrupolo siamo andati ad approfondire la definizione di attività motorie; e ci è venuto in soccorso lo stesso Ministero della salute che individua le attività motorie facendo riferimento all’autorità mondiale OMS. Ministero della Salute che riporta: L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”. Le attività sedentarie sono quelle caratterizzate da un dispendio energetico inferiore a quello di riposo, esemplificate dallo stare seduto o in posizione reclinata (guardare la televisione, guidare l’auto, leggere, stare seduti alla scrivania etc.).Quindi, prendendo per buone le indicazioni della faq (attenzione, non del dcpm che non riporta niente di simile), potremmo cucinare, camminare, fare sesso ecc. solo all’aperto e a distanza di 1 metro. Pura follia!
È evidente che l’estensore della faq si è fatto prendere la mano.
Secondo alcuni legali le argomentazioni sopra riportate non hanno ragione di essere perché affermare che l’attività motoria è consentita all’aperto di per sé già proibisce l’attività motoria al chiuso. Per il principio sopra richiamato abbiamo serie riserve rispetto questo parere.
Attenzione! non scriviamo queste cose per istigarvi a continuare le attività (che indubbiamente presentano un margine di rischio); vi invitiamo alla massima prudenza!
Le scriviamo per 2 motivi:
a) Perché comunque la scelta spetta a voi e ricade sotto la vs. responsabilità, quindi è importante che abbiate tutte le informazioni per valutare e scegliere.
b) Perché, nel caso qualche autorità vi contestasse una scelta nella direzione di proseguire l’attività, abbiate gli strumenti per motivare e sostenere le vostre posizioni. Cosa che, assieme alla polizza Tutela Legale e al sostegno del Movimento può rasserenarvi e permettervi di operare le scelte a ragion veduta, soppesando i rischi e le opportunità lavorative.
Potete approfondire gli aspetti visionando la registrazione di 2 sezioni dell’Assemblea Nazionale del 31 ottobre in cui abbiamo dibattuto a lungo su questi temi. Puoi visionare la prima parte e la seconda parte ai link segnalati.
A presto Claudio Parolin
Aggiornamento del 05.11. Zone rosse e arancione
Carissimi soci e amici, finalmente ieri sera il dpcm è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Abbiamo potuto prendere visione della versione ufficiale e definitiva del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 275 del 4 novembre 2020 e dell’allegato 24.
Ieri il testo era pubblicato sul sito del governo ma è solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che un provvedimento (Legge, Decreto, Ordinanze ecc.) assume valore e operatività.
Ecco l’allegato 24 che elenca i "servizi alle persone" consentiti nelle “zone rosse”
allegato 24 Servizi per la persona • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attivita` delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attività connesse • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiereQuindi lavanderie, funerali e parrucchieri. Non sono comprese le DBN
Pertanto, riassumendo:
zona 3 arancione: Sicilia e Puglia
zona 4 rossa: Lombardia, Piemonte, Calabria e Val D’Aosta.
Zona arancione:
Vietata la circolazione in entrata e in uscita dalle Regioni e dai Comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc. (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti)
Zona rossa:
Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).
Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite salvo quelle individuate nell’allegato 24 (riportato sopra)
La validità del dpcm è attiva da domani 6 novembre fino al 3 dicembre, con le seguenti possibile deroghe:
1) Sarà possibile una diversa modificare la classificazione tra 15 giorni se cambia la situazione epidemiologica
2) Il Ministero della Salute in accordo con la regione, potrà escludere zone specifiche della regione rossa o arancione dai provvedimenti in base alla situazione epidemiologica
In definitiva:
Nelle zone arancione saranno sospesi gli spostamenti tra comuni ma non i servizi alla persona.
Ma se i servizi alla persona sono consentiti lo spostamento anche tra diversi comuni e regioni potrebbe rientrare nelle motivazioni “di lavoro” previste per andate allo studio o a domicilio (non altrettanto autocertificato risulterebbe lo spostamento del cliente perché la motivazione “salute” non regge per le DBN)
Nelle zone rosse saranno sospesi gli spostamenti e i servizi alla persona
N.B. per i “ristori” economici bisogna attendere i decreti nei prossimi giorni.
Un favore!
Fate lo sforzo di leggere le mail inviate! Molti telefonano, inviano mail e messaggi whatsapp per chiedere chiarimenti senza aver letto la mail (o per essere rassicurati). Ma se arrivano, come è successo ieri, decine e decine di richieste (noi rispondiamo a tutti, soci e non soci e abbiamo 2.400 contatti attivi) non ci resta il tempo per studiare i decreti e stilare le comunicazioni senza approssimazioni ed errori.
Per cui, per favore, chiedete pure ma solo dopo aver letto attentamente le comunicazioni.
dpcm 24.10.2020 Ci vieta o ci permette? 26.10
Carissimi/e, la situazione è alquanto confusa ma, come sempre, partiamo armati di buon senso e del principio già affermato in varie occasioni, ovvero che:
Non dobbiamo mai dimenticare un fondamento dello stato di diritto:
- a) Tutto ciò che non espressamente vietato è permesso
- b) Tutto ciò che non è definito/citato/nominato non è espressamente vietato.
- c) Prudenzialmente, in assenza di riferimenti precisi, si può procedere per analogia mutuando indicazioni dalle situazioni simili. (come affermato nel d.c.p.m. stesso“nel settore di riferimento o in settori analoghi”
- d) Resta comunque importante attenersi al principio di massima cautela ma senza lasciarsi paralizzare da soverchie paure o immotivati “presunti” divieti
Possiamo lavorare con le DBN? Come professionisti ? e come associazioni?
Premessa n°1: abbiamo valutato solo il d.c.p.m. del 25 ottobre. Non abbiamo esaminato le varie ordinanze regionali sia per ragioni di tempo (e sopravvivenza visto il numero), sia perché, dal dibattito che si è sviluppato sui media, le regioni sembrano attualmente assumere un atteggiamento più morbido (a parte sulla scuola). Se avete ordinanze della vostra regione in contrasto con quanto riportato da questo testo segnalatecelo. Sarà nostra cura aggiornare tutti.
Premessa n°2: Importante, vi richiamiamo e vi rinviamo alle cautele da adottare illustrate nelle comunicazioni del 15 maggio e del 2 giugno relative all’attività professionale e quella del 6 giugno relativa alle attività di gruppo che trovate sul sito. Nel dubbio andate a rileggerle.
Poniamoci le domande e cerchiamo poi di dare una risposta.
1) Sono un operatore/consulente che pratica una dbn posso continuare a lavorare ?
a) Opero con un rapporto individuale senza contatto fisico
b) Opero con un rapporto individuale con contatto fisico
2) Posso praticare anche a domicilio del cliente o presso il mio domicilio?
3) Conduco una attività di gruppo in ambito dbn posso continuare a lavorare ?
a) Opero senza contatto fisico presso una sala privata o una abitazione
b) Opero senza contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale
c) Opero senza contatto fisico presso una Asd o palestra
d) Opero con contatto fisico presso una Asd o palestra
e) Opero con contatto fisico presso una sala privata o una abitazione
f) Opero con contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale
Le risposte in fondo dopo aver analizzato il testo e fatte le dovute considerazioni... perché dovete essere messi in condizione di valutare per scegliere, essendo poi la responsabilità in primo luogo vostra (pur con tutto il nostro supporto su tutti i piani)
Veniamo al sodo:
il d.c.p.m. 24 ottobre 2020 stabilisce:
art. 1.9.f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
art. 1.9.gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (testo identico a quello riportato nel d.c.p.m. del 17.05.2020 supportato dall’allegato 17 contenente le cautele approvate dalla Conferenza delle Regioni, riportato pari pari dall’allegato al del d.c.p.m del24 ottobre
Sostanzialmente si ripropone, per quel che riguarda le DBN, la situazione del d.c.p.m. del 17 maggio per cui vi rimando, per quel che riguarda le cautele da adottare alle cautele riportate sopra alla premessa 2.
inoltre: per le attività all’aperto art. 1.9.d): è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Per quel che concerne le attività formative il decreto tratta unicamente di scuola pubblica o comunque di formazione regolamentata e non ci sono accenni a parte una frase sibillina contenuta dall’ art. 1.9.s) (vedi nel P.S. in fondo)
Una considerazione: le attività di formazione professionale per le libere professioni come le nostre sono da considerarsi formazione professionale o attività culturali? Io propendo per la seconda ipotesi ma è altrettanto lecito sposare la prima.
In sintesi, sono sospese le attività imprenditoriali (centri benessere, termali ecc.), non le attività professionali di servizi alla persona individuali in presenza (e a distanza) che sono quelle che riguardano la maggior parte degli operatori dbn.
Ma fate attenzione! Indubbiamente una attività in presenza con pratiche che prevedano un contatto, anche ottemperando a tutte le cautele previste nella normativa illustrata, anche se non è formalmente citata e proibita, sicuramente presenta dei rischi. Anche se siete coperti dalla polizza Tutela Legale e potrete, in ogni caso, contare sul supporto del Movimento, le scelte sono da valutare attentamente.
Per quel che riguarda le attività di gruppo un altro aspetto è quello delle limitazioni poste agli “sport di contatto”.
Le attività DBN non sono attività sportive quindi son sono coinvolte.
Anche lo yoga non è attività sportiva anche se gli enti sportivi (EPS e ASD) lo contrabbandano come “ginnastica per la salute e il fitness”.
Ma la situazione in questo caso è chiara:
Se praticate yoga come dbn come liberi professionisti o come attività culturale non si tratta di attività sportiva, quindi potete continuare rispettando le cautele già richiamate.
Se contrabbandate lo yoga come “ginnastica per la salute e il fitness” presso un Asd per godere del compenso esentasse, siete attività sportiva.
Più ambigua è la situazione di pratiche con una doppia natura come il tai chi, il Qi kung, la danza ecc. che sono comprese come attività sportive nell’elenco del Coni ma nel contempo sono anche pratiche dbn codificate da leggi regionali, Lombardia in testa.
Anche in questo caso penso sia determinante la modalità di pratica della disciplina… se praticata come sport presso una Asd (quindi sport) o come libera professione in ambito culturale, formativo, vitalistico (quindi dbn).
E su questo terreno il Movimento è determinato ad appoggiare i propri soci anche sul piano legale se qualche autorità interpretasse diversamente la normativa, sia con la polizza Tutela Legale, sia con la Convenzione Legale, sia con una difesa collettiva a spese del Movimento.
Si pone un nodo cruciale di forma e sostanza: leggete attentamente!
Il d.c.p.m. del 24 ottobre sospende l’attività delle “palestre” e dei “centri culturali, sociali e ricreativi” che, ad un primo sguardo, sembrerebbero sovrapporsi alle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative.
Ma non esiste una normativa a questo proposito.
In realtà la “palestra” non è sovrapponibile alla Associazione Sportiva Dilettantistica, e il “centro culturale, sociale e ricreativo” non è sovrapponibile alla Associazione Culturale, alla Associazione Promozione Sociale, alla Associazione Ricreativa.
Come la palestra si definisce come “ambiente fisico chiuso attrezzato per la pratica delle discipline sportive”, il “centro culturale” si può definire come “ambiente fisico chiuso attrezzato per lo svolgimento di attività culturali” e lo stesso per il “centro sociale” e il “centro ricreativo”
Una connotazione ulteriore potrebbe essere la funzione aggregativa sul territorio (il paese o il quartiere, o ancora in ambito nazionale e/o internazionale (pensiamo al centro culturale Pompidou a Parigi)
Quindi possiamo definire il “centro culturale” come luogo fisico chiuso di aggregazione sul territorio attrezzato per svolgere attività culturali (pensiamo a una sala conferenze, una spazio espositivo, una dotazione di libri, film e altri strumenti culturali) che può essere pubblico (molti comuni e/o quartieri ne gestiscono uno o più) o privato (e in questo caso può essere gestito in forma associativa ma non necessariamente) ed è caratterizzato da una apertura al pubblico generalizzata (es. a tutti gli abitanti del paese o del quartiere possono accedere, anche se a volte e richiesta una tessera minima). Una associazione culturale, di promozione sociale o ricreativa non sempre possiede una sede fisica e, nel caso l’abbia, la sede non è aperta al pubblico ma svolge una funzione riservata ai soci subordinando l’accettazione del nuovo socio ad un vaglio dell’organismo direttivo.
Quindi, anche se una normativa precisa non esiste, ritengo che l’associazione culturale o di promozione sociale o ricreativa, se è privata, ovvero riserva le attività ad un numero ristretto e selezionato di soci e non svolge una funzione aggregativa sul territorio godendo di contributi pubblici e/o uso di spazi assegnati da enti locali e/o convenzioni con enti pubblici, non sia assimilabile al centro culturale, sociale, ricreativo.
Quindi la norma che sospende l’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi non necessariamente si traduce in sospensione delle attività delle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative. Sono da valutare le caratteristiche e le condizioni di operatività sopra descritte. E anche su questo il Movimento è disposto a sostenere le associazioni iscritte.
Concludendo: alla luce di quanto sopra appare evidente che la situazione è complessa e problematica. Per aiutarvi a scegliere ecco il nostro parere e le nostre risposte alle domande elencate all’inizio:
1) Sono un operatore/consulente che pratica una dbn posso continuare a lavorare?
a) Opero con un rapporto individuale senza contatto fisico
Sì con le cautele prescritte
b) Opero con un rapporto individuale con contatto fisico
Sì con le cautele prescritte
2) Posso praticare anche a domicilio del cliente o presso il mio domicilio?
Si Ma informa il cliente che il dcpm raccomanda fortemente di evitare visite in casa non strettamente indispensabili casa non strettamente indispensabili
3) Conduco una attività di gruppo in ambito dbn posso continuare a lavorare?
a) Opero senza contatto fisico presso una sala privata o una abitazione
Si. Ma informa l'ospite che il dcpm raccomanda fortemente di evitare visite in casa non strettamente indispensabili
b) Opero senza contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale
Si, ma assicurati che l’associazione non possieda le caratteristiche per essere considerata centro culturale o sociale
c) Opero senza contatto fisico presso una Asd o palestra
No in palestra (definita come luogo chiuso attrezzato per la pratica delle discipline sportive). Per l’Asd verifica che non possieda le caratteristiche per essere considerata palestra.
d) Opero con contatto fisico presso una Asd o palestra
No in palestra. Per l’Asd verifica che non possieda le caratteristiche per essere considerata palestra. Per l’attività verifica che non possa essere considerato sport.
e) Opero con contatto fisico presso una sala privata o una abitazione
SI con le cautele prescritte
h) Opero con contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale
SI con le cautele prescritte. Ma assicurati che l’associazione non possieda le caratteristiche per essere considerata centro culturale o sociale
Ultima considerazione: il fatto che le attività professionali non siano sospese è corroborato dalle anticipazioni sui cosiddetti “ristori economici” che non sono previsti (come a marzo, aprile e maggio) per i professionisti.
Milano, 26 ottobre 2020 Claudio Parolin
P.S. art.1.9.s) Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Non si capisce se la frase in rosso si riferisca agli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (o agli esami della motorizzazione ecc. di cui tratta l’art. 1.9.s) o a tutte le tipologie di attività formative.
6 agosto Breve aggiornamento sul bonus di 1.000 €
Breve aggiornamento sul bonus di 1.000 € per il mese di maggio.
Cari soci, spero di non annoiarvi inviando a tutti un aggiornamento viste le numerose richieste ricevute.
- Si può ancora chiedere (entro i 60 giorni dalla apertura delle richieste del 19 giugno) per alcuni giorni con le modalità già illustrare nella mail del 20 giugno seguendo le istruzioni.
- In relazione alle osservazioni riportate nella mail del 20 giugno facciamo alcune precisazioni, ovvero che non è possibile richiedere il bonus se i fatturati del bimestre considerato (marzo-aprile 2019 rispetto marzo-aprile 2020) non sono confrontabili (per assenza di fatturato nel 2019 per apertura della p.iva successiva, per fatturato 0 nel bimestre 2029 ecc.).
Restano gli altri dubbi non chiariti dalle circolari successive (che per lo più trattano del “fondo perduto” che non riguarda noi e non il “bonus” che ci riguarda).
P.S. Alcuni soci ci segnalano ancora situazioni relative al ritardo dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps; per loro riportiamo un riepilogo delle modalità previste per ottenerli.
Riepilogo bonus e contributi a fondo perduto: professionisti con partita iva gestione separata INPS
I professionisti titolari di partita iva, iscritti alla gestione separata INPS, sono stati invece beneficiari del bonus previsto dall’art. 27 del d.l 18/2020 confermato dal d.l 34/2020, ed hanno quindi percepito una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo, e nel caso in cui non vi fossero state problematiche si sono visti accreditare automaticamente una cifra pari alla precedente sul conto corrente per il mese di aprile.
Una delle problematiche più diffuse legata a questa particolare categoria di soggetti economici è stata quella della mancata iscrizione in gestione separata di professionisti che avevano però iniziato l’attività regolarmente prima del termine ultimo previsto dal decreto (23 febbraio 2020).
L’Inps ha così implementato una procedura di risoluzione di tali questioni, le quali avevano inevitabilmente portato alla sospensione di numerose domande invece valide.
La circolare INPS del 6 giugno 2020 riporta le seguenti indicazioni:
- se il professionista aveva aperto la partita iva prima del 2019, e risultava essere iscritto dopo il 23 febbraio 2020 ovviamente con effetto retroattivo, al fine di poter ammettere la validità dell’istanza di riesame, deve aver regolarmente compilato il quadro RR- Sezione II della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività;
- per coloro che, invece, avevano iniziato l’attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020.
Al bonus di Maggio previsto dall’art. 38 del d.l 34/2020 possono accedere anche i liberi professionisti titolari di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto Rilancio (19 maggio 2020), iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Quindi tali soggetti nel caso in cui possano dimostrare tale calo del fatturato possono beneficiare di tale indennità, dovendo però entrare nuovamente nel loro profilo “MY INPS” e ripresentare la domanda.
16 luglio Ultime notizie sul bonus 1.000€ di maggio
Ultime notizie sul bonus 1.000€ di maggio
Cari soci, dopo l’invio delle comunicazioni del 15 e 20 giugno che riportavano la procedura per la richiesta dei 1.000 € di bonus per maggio, avevamo risposto a quanti segnalavano dubbi che ulteriori informazioni sarebbero state disponibili grazie ad una circolare dell’Inps annunciata nel decreto “rilancio”. La circolare n° 80 è uscita il 7 luglio ma non aggiunge informazioni utili.
Per cui ribadiamo quanto già scritto, ovvero che:
- Il bonus 1000 euro, per il mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a chi è in possesso di precisi requisiti. In particolare:
- Liberi professionisti titolari di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto Rilancio (19 maggio 2020),
- iscritti alla Gestione separata
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
Il bonus non è cumulabile con gli altri sostegni e prestazioni previdenziali salvo l'assegno ordinario di invalidità.
Reddito di cittadinanza: Chi appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza non potrà fare domanda per il bonus INPS di 600 euro di aprile e 1.000 euro a maggio. Il decreto n. 34/2020 prevede però il diritto ad un’integrazione dell’importo erogato mensilmente, per due mesi.
Quindi, se siete in questa situazione non fate la domanda per il bonus perché è prevista una integrazione del reddito di cittadinanza a 600 € per aprile e a 1.000€ per maggio (in caso di calo del 33% delle entrate). Per esempio se il RdC percepito è di 250 € si potranno ricevere 350 € in più per aprile e 750 € in più per maggio.
I lavoratori appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno presentare domanda INPS. Le istruzioni operative ancora non ci sono, ma si suppone che bisognerà autocertificare che l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto è inferiore al bonus di 600 o 1.000 euro.
I molti dubbi non chiariti: entriamo nei particolari proponendo alcune riflessioni:
- la data
il Decreto “rilancio” riporta: a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020.
Questo requisito può essere interpretato
- sia come limitazione, quindi escludendo coloro che hanno chiuso la p.iva prima del 19 maggio,
- ma anche come estensione, ovvero includendo nel provvedimento anche coloro che hanno aperto la p.iva prima del 19 maggio (quindi anche dopo il 23 febbraio preso come riferimento per l’accesso ai bonus di 600 € di marzo e aprile).
- Il calo del 33%
Ma nel secondo caso e in generale per tutti coloro che avendo aperto la p.iva nel 2020 (o dopo aprile 2019) non sono in grado di confrontare i redditi del 2° bimestre 2020 con quelli del 2° bimestre 2019 è possibile richiedere il bonus 1.000 € per maggio?
Alcuni ritengono che tutti questi professionisti siano esclusi ma servirebbe una circolare esplicativa perché il requisito posto “partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020” non sembrerebbe escluderli.
Sembrerebbe escluderli il requisito “abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”;
Ma si potrebbe obiettare che se nel 2019 il fatturato è stato 0 e nel 2020 ancora 0, essendo il 33% di 0 risulta essere 0, quindi il requisito contabilmente è rispettato.
- Reddito o fatturato?
Ma il fatto che il decreto non parli di “fatturato” ma di “reddito” includendo altre fonti come va interpretato? Se un professionista ha come unico reddito il fatturato da p.iva forfetaria la situazione è chiara ma se ha anche altre fonti di reddito (affitti, dividendi ecc.)?
Per questo avevamo consigliato di attendere la circolare Inps sperando che entrasse nel merito ma la circolare 80 non chiarisce nulla.
- Quali controlli?
Come si può verificare il confronto tra i 2 bimestri per un professionista che abbia solo la p.iva forfettaria? “il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”. Ma spese sostenute e ammortamento non sono rilevanti per le p.iva forfetarie per cui si tratterebbe solo di confrontare le entrate (non le fatture) di cassa nei 2 bimestri e verificare il calo del 33%.
Ma come fa l’Agenzia delle Entrate a verificare le entrate del bimestre marzo-aprile del 2019 confrontandoli con quelli del 2020 in assenza di registrazioni in corso d’anno? Per capirci, se un professionista spostasse alcune fatture dal febbraio a marzo 2019 per alzare il reddito 2019 che verifiche potrebbe fare l’AdE?
L’unico modo che mi viene in mente è la verifica del CC bancario o postale del professionista (per cassa appunto) ma dal momento che in genere le fatture nel ns. settore sono di importi di qualche decina di euro e per lo più pagate per contanti…. Chi potrebbe controllare se il professionista che ha dichiarato a fine anno 2019 un fatturato di 18.000 € riportasse una parte consistente del fatturato di altri mesi al bimestre marzo-aprile 2019 per alzare il fatturato in quei mesi?
Sono questi i dubbi che restano aperti e che la circolare Inps non ha dissipato; personalmente credo che difficilmente l’ AdE e poi l’Inps sarebbe in grado di fare verifiche efficaci sui milioni di domande presentate; forse potrebbero fare verifiche a campione… ma con scarso effetto deterrente.
Molti dubbi restano ma la scelta se fare o non fare la domanda spetta a voi.
Molti soci l’hanno fatta e molti hanno già ricevuto i 1.000€.
Se decidete di farla vi segnalo le istruzioni già inviate.
Se esce una nuova circolare vi teniamo informati.
Claudio Parolin
no contributo a fondo perduto, si al bonus 1.000 €
15 giugno Cari soci, non è per noi il contributo a fondo perduto da richiedere da oggi 15 giugno all’ Agenzia delle Entrate.
Le notizie imprecise di radio, TV e giornali hanno creato parecchia confusione in relazione alle somme rese disponibili dal D.L. 34 “rilancio” del 19.04.2020.
Attenzione!
No NON riguarda noi il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 di 1.000 € (minimo) destinato a piccoli imprenditori, artigiani, e commercianti che si può richiedere da oggi 15 giugno (e nei i prossimi 60 giorni) alla Agenzia delle Entrate.
SI Riguarda invece i professionisti del settore DBN la indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 € prevista dall’art.84 che sarà da richiedere all’INPS (ma bisogna aspettare le modalità)
Insomma quelli che hanno preso i 600€ a marzo/aprile devono aspettare le indicazioni dell’Inps per presentare la domanda.
Chi ne ha diritto?
Quelli stessi che avevano diritto al bonus di marzo e aprile e che autocertificheranno di aver avuto un calo del reddito di almeno un terzo nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto lo stesso bimestre del 2019.
Come si calcolerà il calo del reddito?
Potremmo fare varie considerazioni e ipotesi ma conviene aspettare le indicazioni dell’ Inps per avere riferimenti più solidi.
State tranquilli! Come vi abbiamo supportato per la richiesta dei bonus di marzo e aprile, vi daremo indicazioni chiare appena saranno disponibili.
Per dare una visione panoramica dei provvedimenti vedi la tabella pubblica sul sito con l’art. 84 (che ci riguarda) del D.L 34 “rilancio” del 19 maggio
A presto
Claudio Parolin
P.S. Se hai già la polizza Responsabilità Civile del Movimento puoi lavorare sereno nel rispetto delle cautele prescritte. E se sbagli in buona fede òa polizza Tutela Legale ti copre tutte le spese-
20 giugno Cari soci, ci siamo:
Da ieri, 19 giugno, per 60 giorni, è possibile fare domanda per la nuova tranche del bonus da 1.000 euro per i liberi professionisti con partita IVA forfetaria ed altre categorie ammesse all’indennità del decreto Rilancio (art.84)
Al momento manca una circolare o messaggio ufficiale che, tra l’altro, dovrà fornire le istruzioni nel dettaglio per fare domanda per il bonus di maggio. In attesa della circolare ufficiale INPS, vediamo comunque come richiedere il bonus per il mese di maggio.
Abbiamo provato ad inserire la domanda per il nuovo bonus INPS, e di seguito vedremo come fare passo per passo.
Trovate la procedura sul sito del Movimento
È una procedura molto semplice e sicuramente potete svolgerla da soli. Se poi avete difficoltà segnalatecelo.
Claudio Parolin
P.S. se avete ancora dubbi rispetto le riaperture e le modalità per riprrendere il lavoro vi segnaliamo nuovamente sul sito:
la comunicazione del 15 maggio in cui affermavamo:
ma sì che si può LAVORARE! Con le giuste cautele
la comunicazione del 2 giugno in cui confermavamo:
confermiamo che si può lavorare con le dbn... nuove disposizioni
la comunicazione del 6 giugno in cui entravamo nel merito di:
possiamo riprendere i corsi ?
per poter lavorare con le giuste cautele......
Ma in ogni caso con la polizza Responsabilità Civile Terzi e Professionale e la polizza Tutela Legale avete il massimo di protezione possibile. per maggior sicurezza abbiamo anche stipulato una Convenzione Legale con un ottimo studio di avvocati esperto nel nostro settore che vi potrà fornire una consulenza legale qualifica a e gratuita.possiamo riprendere i corsi ? 04.06
oggi approfondiamo:
Corsi di formazione e gestione di attività di gruppo
Si possono riprendere i corsi e le attività di gruppo in presenza (yoga, tai chi, danza creativa/biodanza ecc.) ?
Anche quelle che richiedono un contatto fisico ?
Non dobbiamo mai dimenticare un fondamento dello stato di diritto: a) Tutto ciò che non espressamente vietato è permesso b) Tutto ciò che non è definito/citato/nominato non è espressamente vietato. c) Prudenzialmente, in assenza di riferimenti precisi, si può procedere per analogia mutuando indicazioni dalle situazioni simili. (come affermato nel d.c.p.m.17 maggio “nel settore di riferimento o in settori analoghi”) d) Resta comunque importante attenersi al principio di massima cautela ma senza lasciarsi paralizzare da soverchie paure o immotivati “presunti” divieti
Attenzione: Riportiamo in fondo un chiarimento per comprendere la validità delle indicazioni esaminate alla luce dell’intreccio tra il d.p.c.m. del 17 maggio che sospendeva le attività in oggetto (vedi comunicazione del 28.04) e le ordinanze regionali; in particolare:
Lombardia Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 che prendiamo a riferimento ma anche
Veneto Ordinanza n. 50 del 23.05 (privilegia l’uso delle mani disinfettate ai guanti) nota*
Emilia Romagna Atto del Presidente n. 85 del 25.05. (particolarmente dettagliato)
Tutti questi provvedimenti regionali prevedono la ripresa delle attività formative e delle attività culturali (adottando le cautele sotto illustrate) e
non sono state impugnate dal governo.
Fa eccezione, tra le regioni esaminate, fino ad oggi solo il Piemonte.
Prendiamo a riferimento l’ordinanza 555 del 29.05 della Regione Lombardia, la regione più colpita dal virus quindi presumibilmente più prudente.
Controllate le ordinanze delle vostre regioni e, se trovate differenze significative, segnalatecele per poterle divulgare e condividere con tutti.
Visto che:
1) l’attività formativa nel nostro settore è erogata da enti strutturati in varie forme (associative e imprenditoriali)
2) che le cautele dettate dall’ordinanza si rivelano idonee anche alla gestione delle attività culturali/ricreative e quindi dei piccoli gruppi (yoga, tai chi, danza creativa/biodanza ecc.)
In molti casi le disposizioni per la formazione professionale e quelle per l’attività dei centri culturali sono sovrapponibili.
Cercheremo per una leggibilità più semplice, di unificare le cautele obbligatorie e consigliate, segnalando le eventuali differenziazioni.
Settori presi in considerazione:
1. TIROCINI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
E’ consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza.
Per quello che può interessare le DBN:
• percorsi di formazione e attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti;
• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
• percorsi di formazione regolamentata;
• percorsi di formazione continua;
Per i tirocinanti che svolgono attività formativa presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante.
2. CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Affiancando le due normative (laddove danno indicazioni sostanzialmente uguali o analoghe) si ottiene una panoramica di cautele che possono coprire tutte le casistiche relative alle attività di gruppo nel settore DBN
Disposizioni generali per tutte le attività
Laddove gli obblighi si differenziano abbiamo evidenziato in
giallo quelli relativi alla formazione e
in verde quelli relativi alle attività culturali/ricreative
1) Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
a) Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per gli utenti
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Non è obbligatoria per le attività di gruppo culturali/ricreative
Ma meglio essere prudenti e far compilare preventivamente la scheda pubblicata sul sito
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie.
2) Predisporre l’informazione anche per gli utenti di altra nazionalità
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
3) ricambio d’aria (testo identico per i due settori)
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento …. è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria….. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
4) registrare le presenze
■ Registrazione scrupolosa delle presenze, anche per consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti
■ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5) disponibilità di disinfettanti
■ Rendere disponibili a utenti e personale prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
■ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente …..
6) preferire le attività all’aria aperta
■ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
■ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
7) Garantire gli spazi
■ Gli spazi destinati all’attività d’aula devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ■ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi). ■ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
■ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
8) formare gruppi (possibilmente piccoli) omogenei formati sempre dalle stesse persone
■ Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui
■ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
9) mascherine obbligatorie
■ Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
■ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti
10) pulizie e disinfezioni
■ Gli strumenti utilizzati nella formazione pratica dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di aule informatiche, cucine industriali, laboratori e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti; Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici ecc.)
■ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
Considerazioni: da quanto evidenziato dall’esame delle cautele prescritte nelle attività dei 2 settori considerati appare evidente che per quanto riguarda i punti da 1) a 6) si tratta di precauzioni generali da adottare in ogni ambito di attività. E non pongono vincoli insuperabili allo svolgimento di lezioni e pratiche di gruppo a parte la rimodulazione degli spazi (con la preferenza per l’utilizzo di pratiche all’aria aperta).
Per quanto riguarda invece i punti da 7) a 11) è evidente che l’estensore delle norme non ha preso in considerazione le esercitazioni pratiche in coppia caratterizzanti alcune nostre discipline.
Ma ciò non significa che siano escluse.
Considerato che le stesse pratiche sono consentite in ambito professionale, con le dovute cautele, non si vedono motivi per cui possano essere escluse in ambito di tirocinio, in ambito di formazione e in ambito culturale/ricreativo.
Riprendiamo un passaggio del testo pubblicato il 2 giugno (vedi sito)
■ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi.
Riprendiamo anche una prescrizione dell’ordinanza in esame riferita al tirocinio:
■ Per i tirocinanti che svolgono attività formativa presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. (n.d.r. che nel nostro caso può essere solo un centro massaggi o un centro benessere o uno stabilimento termale ecc. in cui “è consentito praticare massaggi senza guanti, in coppia ecc.)
Per cui si possono realizzare pratiche manuali (massaggi ayurvedici, shiatsu, tuina, riflessologia, ecc.) in ambito di attività lavorativa e tirocinio ma non nelle esercitazioni in ambito formativo e/o ricreativo/culturale?
Una simile distinzione ci sembra immotivata e improponibile;
Per cui a nostro parere le tecniche manuali che si possono attuare con le cautele evidenziate nel testo segnalato per le attività di servizi alla persona unitamente alle raccomandazioni evidenziate in questo testo:
a) possibilmente piccoli gruppi omogenei come segnalato al punto 8) (meglio ancora coppie fisse);
b) pulizia e disinfezione frequente delle mani – gli strumenti utilizzati nella formazione pratica citati al punto 10);
c) per le attività che prevedono l’utilizzo degli stessi oggetti del punto 8); mantenere l’uso degli stessi lettini/futon, uso di neckroll, coperte e lenzuolini personali con frequenti ricambi disinfezioni e lavaggi ecc.
d) mascherine obbligatorie salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio come prescritto per l’attività professionale
In sintesi integrando le cautele previste in questo testo alle cautele previste per l’attività di servizio alla persona.
Il pasticcio delle sovrapposizioni tra d.p.c.m. e le ordinanze regionali:
il d.p.c.m. del 17.05 stabiliva la sospensione dei corsi professionali e delle attività collettive fino al 14 giugno. Ma lo stesso decreto in pratica adottava (allegato 17) le disposizioni dettate dalla Conferenza delle Regioni per disciplinare le stesse attività. Quindi disposizioni dettate dalle regioni che assumevano valore di decreto governativo. Ora molte ordinanze regionali aprendo alle attività di formazione, culturali e ricreative consentendole.
Sembra che, dopo i confronti frenetici tra il governo e regioni intercorsi tra il 17 e il 19 maggio sfociati nell’accoglimento come allegato del d.c.p.m. delle modalità di riapertura dettate dalla Conferenza delle Regioni, il governo abbia lasciato campo libero ai provvedimenti regionali pur senza che ci risulti un atto formale.
Quindi dobbiamo attendere il 14 giugno per la decadenza degli effetti delle norme restrittive o possiamo muoverci con le misure allargate dettate dalle regioni? Il fatto che il governo non abbia impugnato le ordinanze regionali suona come un via libera all’allargamento delle norme.
*Allegato 1 all’Ordinanza Veneto n. 50 del 23 maggio 2020 A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).A voi la valutazione.
In ogni caso il d.c.p.m. scade il 14 giugno.
P.S. Le nostre coperture assicurative Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale ci coprono per tutte le eventualità anche per quel che riguarda la pandemia.
confermiamo! si può lavorare 02.06
Cari soci, confermiamo, si può continuare a lavorare con le consulenze e con i trattamenti
Già il 18 maggio abbiamo inviato una comunicazione dal titolo
MA SI’ CHE SI PUO’ LAVORARE! CON LE GIUSTE CAUTELE.
E illustravamo le disposizioni emanate dalla Conferenza delle Regioni allegate al d.c.p.m. del 17/05 con validità fino al 14 giugno
Oggi confermiamo: con le cautele aggiornate dalle ordinanze regionali si può continuare a lavorare con i trattamenti e le consulenze.
Non dobbiamo mai dimenticare un fondamento dello stato di diritto:
a) Tutto ciò che non espressamente vietato è permesso
b) Tutto ciò che non è definito/citato/nominato non è espressamente vietato.
c) Prudenzialmente, in assenza di riferimenti precisi, si può procedere per analogia mutuando indicazioni dalle situazioni simili. (come affermato nel d.c.p.m.17 maggio “nel settore di riferimento o in settori analoghi”
d) Resta comunque importante attenersi al principio di massima cautela ma senza lasciarsi paralizzare da soverchie paure o immotivati “presunti” divieti
Gli operatori/consulenti olistici si occupano di servizi alla persona in diverse modalità:
a) Senza contatto con il cliente; vedi punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16
b) Con contatto con il cliente; vedi tutti i punti da 1 a 16
c) Con attività collettive (corsi o pratiche di gruppo); segue altra mail
Molti ci hanno chiesto chiarimento rispetto ai servizi resi a domicilio (ovvero a casa del cliente). Nessuna disposizione compare nei decreti o nelle ordinanze per cui rifaremmo ai principi sopra esposti (tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso). Rispettando le cautele sotto ricordate applicate con prudenza e buon senso. Nei dcpm e nelle ordinanze ricorrono espressioni come “laddove possibile..... salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio....... è fortemente raccomandato…). Le istituzioni si fidano del nostro buon senso nell’applicare le cautele, e del resto il principio base principi delle dbn è il rispetto per la persona. Pensiamo non sia impossibile, con la collaborazione dei clienti, rispettare le disposizioni sotto elencate.avvertenza:
I decreti (26.04 e 17.05) trattano genericamente di settore delle attività inerenti servizi alla persona (ateco 96.0); anche le ordinanze fanno riferimento al settore “Attività di Servizi per la persona” codice 96.0 a cui gli operatori/consulenti DBN/olistici risultano iscritti nella maggioranza dei casi (per la precisione 96.09.09). Per poter fare una analisi sensata sono necessarie spiegazioni in riferimento ai codici ATECO che ricomprendono nello stesso codice 96.0 attività molto diverse quali imprese, artigiani, professionisti (dalle lavanderie ai parrucchieri, dalle pompe funebri agli operatori shiatsu) (vedi sul sito una analisi più approfondita)
Quindi:
a) Fermo restando che le attività inerenti ai servizi alle persone sono consentite (d.c.p.m. del 17.05) adottando le cautele approvate dalla Conferenza delle Regioni riportate nell’allegato 17 del d.c.p.m. stesso, salvo modifiche apportate da ordinanze regionali successive,
b) Che la Regione Lombardia, maggiormente colpita dal virus, ha emanato nuove disposizioni (ordinanza 555 del 20.05) che assumiamo come riferimento in questo testo
c) Salvo (improbabili) precauzioni più restrittive adottate da altre regioni sul loro territorio (ne abbiamo esaminate alcune che riproducono le stesse cautele, ma nel caso ce ne fossero nella vostra regione segnalatecele che le divulghiamo)
Disposizioni generali per tutte le attività
1.2 Attività economiche commerciali, artigianali e di servizi
Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
a) Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale,
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.
Quindi sussiste l’obbligo per i dipendenti e collaboratori, non sussiste per i clienti.
Ma meglio essere prudenti e far compilare preventivamente la scheda pubblicata sul sito
Disposizioni specifiche per le attività di servizi alla persona
● Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri abbronzatura e centri massaggi) Le presenti indicazioni si applicano ad acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, centri tatuaggi e piercing, centri abbronzatura, centri massaggi.
Hanno dimenticato i liberi professionisti dbn che però possono lavorare in base al d.p.c.m. quindi mutuando le stesse indicazioni per analogia
- ■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Sì
- ■ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sì
- ■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore … omissis … La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Sì personale No clienti (vedi sopra)
- ■ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro sia tra i clienti. Sì
- ■ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Sì , laddove possibile
- ■ Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. Sì
- ■ Nei centri massaggi …… organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro ……. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. Sì
- ■ Nei locali in cui sono collocati lettini per il “massaggio per la coppia” regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata. Sì
- ■ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio. Sì ma L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
n.d.r. In sostanza mascherina no per il cliente se è incompatibile con il servizio (es. se devo trattare il viso); visiera mascherina FFP2, guanti e grembiule monouso solo se associati a rischi specifici propri della mansione), che non ci sembra ricorrano nei semplici trattamenti dbn.
10.■ Sui lettini per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. Sì
11.■ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. Sì
12.■ In particolare, per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Sì solo per estetisti ecc.
13.■ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. Sì lavaggio mani No camici monouso
14.■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. Sì
15.■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni …...Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Sì
16.■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina…... In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. Sì
Fino a quando? Dal 1° giugno al 14 giugno
Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il d.p.c.m. del 17 maggio 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
Entro domani invieremo una informativa approfondita rispetto alle disposizioni per i corsi e le lezioni di gruppo.
p.s. le nostre coperture assicurative Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale ci coprono per tutte le eventualità anche per quel che riguarda la pandemia.
ma sì che si può LAVORARE! Con le giuste cautele 18.05
Cari soci e amici, ci scusiamo per la tardiva comunicazione ma abbiamo aspettato di veder pubblicato il dcpm 17.05 sulla Gazzetta Ufficiale per poter dare indicazioni sulla base di notizie certe e non anticipazioni, ipotesi o semplici dichiarazioni.
Vi possiamo rassicurare; possiamo lavorare senza troppe complicazioni rispettando il dcpm e le “linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” (integrato nel decreto del governo)
Il decreto riporta: (art.1 comma gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione…… Vi sono da fare precisazione importanti, ma essendo abbastanza complesse e immedesimandoci nell’urgenza dei ns. soci di avere indicazioni chiare, semplici e immediate, le riportiamo sotto per una lettura approfondita. Venendo al sodo: possiamo riprendere il lavoro rispettando le seguenti disposizioni: indichiamo con un Sì quelle necessarie, con un No, quelle non necessarie a) Predisporre una adeguata informazione Sì Si tratta di mettere ben in vista all’ingresso le istruzioni utili alle persone che entrano nello studio/centro. Dal 19.05 pubblicheremo sul sito un testo che potrete inviare anticipatamente ai vs. clienti per alcune precauzioni preventive b) Lavorare su appuntamento e tenere l’elenco dei clienti per 14 giorni Sì c) Prendere la temperatura del cliente No Il testo recita“potrà essere rilevata la temperatura impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C” quindi non è obbligatorio. Ma potrebbe costituire una salvaguardia per voi d) Far entrare un cliente per volta; Si se ci sono più postazioni mantenere la distanza di un metro tra le postazioni e tra i clienti e) Barriere tra le postazioni No Il testo recita “L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche..” quindi non è un obbligo assoluto. f) Mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche nelle aree) Si (quindi in tutte le aree) per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Torniamo alla adeguata informazione del punto a) g) Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. Si h) Mascherina a protezione delle vie aeree per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro compatibilmente con lo specifico servizio, Sì nostra traduzione: solo quando per lo specifico servizio devo stare più vicino di un metro devo proteggere le vie aeree con la mascherina. Solo se ci sono rischi specifici propri della mansione, devo usare eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc.,) i) visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola No solo in particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, j) frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (tradotto: acqua e alcool) Si (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) k) utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso No il testo specifica “per gli estetisti” e che i guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. l) Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione Si delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. m) ricambio d’aria frequente negli ambienti interni Si per gli impianti di condizionamento escludere la funzione di ricircolo dell’aria. n) Per incassare i soldi indossare la mascherina Si e avere a disposizione gel igienizzante per le mani ecco le precisazioni importanti:- Nel decreto del 26 aprile si identificava il settore delle attività inerenti servizi alla persona e i parrucchieri, estetisti ecc. erano solo una esemplificazione (Art. 1 comma cc) ….. le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
- Nel decreto del 17 maggio si identifica analogamente il settore attività inerenti ai servizi alle persone dichiarandole consentite (art.1 comma gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi
- La conferenza delle Regioni, molto grossolanamente, riporta SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI E ESTETISTI) riportando sotto “le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona (acconciatori, barbieri, estetisti)” ma poi nel testo definiscono linee guida che sono generali salvo essere specifiche per alcune prescrizioni riservate ai trattamenti estetici.
In sostanza, nel rispetto delle indicazioniè consentita l’attività di servizi alle persone o è consentito solo l'attività di acconciatori ed estetisti? La seconda ipotesi è improbabile considerando che sarebbe impossibile per le regioni emanare linee guida per tutte le dbn che sono decine (ma poi chi potrebbe limitarne il numero visto che sono professioni non regolamentate, quindi di libera pratica e definizione?)
A controprova e a sostegno di questa interpretazione stanno alcune delibere regionali che precisano che il riferimento a parrucchieri e centri estetici sono a titolo esemplificativo - vedi Regione Lazio “attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing);
Abbiamo buoni motivi per affermare che le condizioni sopra elencate siano da applicarsi a tutte le attività di servizio alle persone.
Attenzione! Resta fuori la Regione Campania il cui Presidente non ha firmato la Convenzione con il Governo.....
Per quel che riguarda i corsi: restano vietati
art.1 comma q) sono sospesi ………… i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.Per quel che riguarda le attività collettive: restano vietate....
art. 1 comma z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali ………, centri culturali, centri sociali.Fino a quando? dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 maggio 2020.
Buon Lavoro!
Claudio Parolin
come chiedere i 600 € all'INPS per le p.iva 1
Caro socio ecco le prime istruzioni:
Chi può richiedere i 600 € :
- Chi ha aperto la p.iva prima del 23 febbraio 2020
- Chi non è iscritto alla gestione Inps ordinaria (quindi no pensionati o lavoratori dipendenti) ed è iscritto invece alla gestione separata Inps
- Chi non riceve il reddito di cittadinanza
- A tutti quelli che rientrano nelle condizioni a) e b) qualunque sia il reddito dichiarato negli anni precedenti
Quali sono i tempi:
- Il decreto rende disponibile la somma relativa al mese di marzo ’20
- Sono previste somme analoghe per i mesi seguenti fino a cessazione delle limitazioni all’attività
- La somma è assicurata a tutti coloro che ne hanno diritto e fanno domanda senza limiti di spesa
- L’introduzione nel decreto di un limite di spesa di 203,4 milioni di € è una norma tecnica che il governo si è impegnato a sforare in caso di necessità stanziando altri fondi
- La somma dovrebbe essere erogata in tempi brevi (comunque entro aprile)
- Le disposizioni e il format per presentare la domanda sarà disponibile sul sito dell’ Inps entro la settimana prossima.
Per leggere di più vedi sito
Non c’è pertanto bisogno di alcuna corsa ad arrivare primi ma è buona cosa preparare tutto ciò che serve in attesa delle disposizioni, ovvero:
- Per chi non ha ancora il PIN dell’Inps richiederlo seguendo le istruzioni preparate dal Movimento e visibili al link1
Riceverete via mail o sms i primi 8 caratteri del PIN e riceverete tramite posta altri 8 caratteri (in tutto 16 caratteri) entro 7-10 giorni.
- Per chi ha già il PIN deve trasformarlo in PIN dispositivo seguendo istruzioni preparate dal Movimento e visibili al link2
Per far la domanda dei 600 € la settimana prossima occorre il PIN dispositivo.
Attenzione! Pochi minuti fa l’Inps ha emanato una nuova procedura semplificata per la richiesta dei 600€.
Potete usare solo la nuova modalità semplificata illustrata qui di seguito:
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. In pratica basterà inserire solo gli 8 caratteri ricevuti subito (entro 12 ore dalla richiesta).
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; con la modalità descritta al link1
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), -* oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Attenzione! Procuratevi il PIN (o almeno i primi 8 caratteri) e aspettate perché non c’è ancora il formulario per compilare e inoltrare la domanda.
Appena l’Inps avrà pubblicato istruzioni e format vi avviseremo e vi daremo il sostegno operativo di cui potrete aver bisogno.
A presto
Claudio Parolin
3 Virus..... Attenti alle ammende!
Cari soci, 3a comunicazione …. in attesa del decreto governativo per il sostegno alle p.iva (doveva uscire venerdì e dovrebbe uscire oggi) di cui vi daremo tempestivamente notizia…… occhio alle ammende che sporcano la fedina penale!
Premessa in sintesi: fate il possibile per non uscire ma se vi capitasse di dover uscire per motivi validi, ovvero:
1) Per motivi di lavoro (non in ambito dbn come già scritto) deve essere comprovabile in caso di verifica (chiamata in azienda)
2) Per motivi di salute (tipo sto andando o tornando dal medico o in farmacia per me o per mio figlio minore ecc.) deve essere comprovabile in caso di verifica (chiamata al medico o scontrino della farmacia)
3) Situazioni di necessità (il più comune è fare la spesa alimentare o di altro indispensabile) deve essere comprovabile il tragitto casa-negozio (non devo essere fuori zona o traiettoria a prescindere dall’essere interno o esterno al comune)
Uscite sempre con una autocertificazione già compilata in tasca (in assenza vi sarà data da chi vi ferma)
Ma la cosa importante è: se vi dovesse capitare di avere contestato, per qualsiasi motivo, la violazione dell’art. 650 del Codice Penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, cioè del decreto governativo e vi fosse
comminata l’ammenda di 206 € non pagate assolutamente
perché l’ammenda è un provvedimento penale sullo stesso piano dell’arresto e della reclusione e viene iscritta nel casellario giudiziario. Pagandola il procedimento è perfezionato e diventa una condanna definitiva.
Avere una condanna definitiva può pregiudicare molte vostre attività future (impieghi, concorsi ecc.)
Cosa fare in questo caso
a) Comunicare i vostri dati corretti (pena incorrere in un altro reato ancora peggiore ovvero l’art. 495 c.p. “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” punito con la reclusione da uno a sei anni).
b) Eleggere come luogo per le notifiche la vs. residenza o domicilio (dove siete certi di essere raggiungibili)
c) Non pagare l’ammenda
d) Avvisare il vs. avvocato o l’avvocato d’ufficio che vi sarà assegnato dalle autorità
e) Attendere che vi arrivi la notifica (consegna a mano o in busta verde) che vi darà 15 gg. per fare opposizione
f) Con l’avvocato di fiducia o d’ufficio contestare il provvedimento e chiedere l’oblazione.
g) Una volta ottenuta l’oblazione e pagata la somma il reato viene estinto senza alcuno strascico futuro.
Tutto chiaro?
Tenete conto che, in quanto Soci Ordinari o Benemeriti del Movimento godete della copertura Tutela Legale con le garanzie e modalità già illustrate nella comunicazione 1 del 10 marzo
Se vi capita qualcosa segnalatecelo! Faremo il possibile per esservi vicini e darvi il massimo supporto.
Ma evitate, per quanto possibile, di uscire di casa o di commettere imprudenze…. Innanzitutto per tutelare la salute vostra, dei vostri cari e dell’intera collettività.
Buon non lavoro e buona vita!
Claudio parolin
la professione ai tempi del virus 2
Cari/e soci/e, il Decreto del 12 marzo toglie ogni dubbio per quanto riguarda la possibilità di continuare a prestare i ns. servizi agli utenti.
L’art. 1.3) infatti prescrive:
“Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2”.
L’allegato 2 riporta i servizi alla persona autorizzati:
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Pertanto, a meno che non vogliate diventare lavandai o confezionare le corone funebri, mi sembra certo, al di là di ogni dubbio, che le attività relativi ai servizi alla persona ricompresi nel codice Ateco 960909 Attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificabili altrove) che la maggior parte di noi utilizza, o anche ricompresi in eventuali altri codici relativi a servizi alla persona diversi da quelli elencati nell’allegato 2 sopra riportato,
sono sospesi fino al 25 marzo 2020
Se avete dubbi o richieste di approfondimento potete, come sempre, scrivere a presidente@movimentodbn o telefonare allo 0236518340 o al 3774498074.
Vi ribadisco l’importanza che in queste circostanze può assumere, per ogni comportamento che possa generare una denuncia penale nell’ambito dell’attività professionale, della polizza Tutela Legale che è ricompresa nella tessera di socio ordinario e benemerito (vedi comunicazione 1 in fondo).
A presto
Claudio Parolin
la professione ai tempi del virus - 1
Possibilità e divieti coronavirus 1 …. e Tutela Legale in caso di errori.
Cari soci e care socie, molti di voi ci hanno interpellato a proposito delle misure intraprese dal governo in materia di coronavirus.
La preoccupazione comune espressa dai soci è riassumibile nella domanda: posso continuare a lavorare o devo sospendere le attività?
Faccio trattamenti, consulenze e lezioni individuali, con o senza contatto fisico
Posso continuare l’attività?
Premessa: il Movimento Libere Discipline Bio Naturali non ha competenze operative in questo ambito. Sono anche troppi i soggetti che si improvvisano esperti e interpretano i decreti, danno pareri e consigli, indicazioni operative ecc.
Precisiamo che noi non siamo abilitati né tenuti a spiegare, orientare, indirizzare… quindi la prima indicazione è quella di rifarsi alle indicazioni degli organismi competenti, ovvero ai decreti del governo, alle misure delle regioni, alle ordinanze dei comuni. E che una interpretazione autentica la possono dare solo gli organismi esecutivi, ovvero le prefetture e gli assessorati ecc.
Per cui le seguenti note sono solo “riflessioni in famiglia”, analisi dei testi e evidenziazioni finalizzate a mettere in condizione i ns. soci, persone e associazioni, di operare le scelte più funzionali a contemperare le proprie attività con le disposizioni governative. Ma le scelte possono solo essere vostre, sotto la vostra responsabilità.
Comunque la copertura assicurativa Tutela Legale di cui godono i soci ordinari e benemeriti può rivelarsi, anche in questa situazione, preziosa. Lo spieghiamo in fondo al testo.
Facciamo riferimento solo al Decreto 8 marzo 2020 in quanto l’art. 5.3 dello stesso recita “Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo e 4 marzo 2020”. Quindi questo decreto abolisce quelli precedenti ma al punto 5.4 aggiunge “resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni” (che possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza).
Il decreto 8 marzo è stato integrato il 9 marzo con la seguente disposizione "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. per cui si applicano all'Italia intera le disposizioni previste per la zona arancione.
1 Considerazioni per gli operatori/consulenti (in sostanza nel rapporto professionale con un solo utente)
- Le indicazioni del decreto non entrano nel merito delle attività svolte in regime di libera professione. Per cui in prima battuta sembrerebbe che l’attività professionale non subisca vincoli. Anche perché la preoccupazione di non danneggiare le “attività produttive” è ribadita in tutte le salse da politici e funzionari. Ma con l’attenzione a contemperare la libera attività professionale con:
nelle zone arancione: ovvero dal 9 marzo in tutta Italia
1a) tra le misure vi è (art.1) quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi”; ma questo sembra superato o superabile grazie alla frase seguente “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. Traduzione: se esco per andare a domicilio o allo studio per un trattamento/consulenza, si tratta di esigenze lavorative” (per i dipendenti le esigenze lavorative sono facili da comprovare, per un libero professionista è meno semplice. Usate l’autocertificazione). Ma il cliente che viene da me non può certo invocare “i motivi di salute” non trattandosi di attività sanitarie; può appellarsi alle “situazioni di necessità” ma non so con quali esiti. In realtà penso che nessuno fermerà per strada all’interno delle zone arancio un professionista o un cliente per chiedergli il motivo del suo deambulare…… ma in ogni caso è meglio mettersi in movimento con una autocertificazione compilata (è prevista anche la possibilità di compilarla sul posto su un modulo fornito dal pubblico ufficiale che attiva il controllo)
2a) il secondo punto critico penso sia relativo alla questione della distanza di un metro (1,82 metri per i più rigorosi) tra due soggetti che interagiscono. Se questo si può credibilmente rispettare nelle professioni di consulenza (es. naturopata) o di attività corporea individuale autogestita (es. yoga o pilates), diventa impossibile nei trattamenti manuali come shiatsu, tuina, massaggio olistico ecc.). In realtà la misura del metro appare finalizzata a evitare le interazioni nelle situazioni di assembramenti in luoghi aperti al pubblico con l’imperativo di “mantenere il distanziamento sociale” (negozi, bar, supermercati ecc.) poco ragionevoli in una situazione di incontro tra un operatore e un cliente ma queste sono considerazioni nostre discutibili. Ovviamente nessuno è in grado di verificare le attività negli studi o abitazioni private ma, se capitasse un caso ricostruibile di contagio che porta a voi?
3a) l’indicazione di evitare contatti fisici (vedi l’appendice 1 del decreto al punto c) è un elemento ostativo difficilmente superabile nel caso di trattamenti manuali; può essere superato con il rispetto delle altre norme igieniche lavandosi accuratamente le mani prima e dopo il trattamento/massaggio? O utilizzando, nelle pratiche in cui è possibile, guanti sterili monouso? Questo è un punto fortemente critico per i trattamenti manuali che prevedono un contatto.
4a) restano invece un punto fermo il rispetto delle altre norme igieniche contenute nell’appendice 1 del decreto, ovvero: (sintetizzando le indicazioni coerenti con le attività professionali)
a) lavarsi spesso le mani e mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mani (l’indicazione di evitare contatti fisici è un elemento ostativo difficilmente superabile nelle pratiche che prevedono trattamenti manuali)
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Per indicazioni più dettagliate e aggiornate rispetto le procedure per gli spostamenti sul territorio vedere il Decreto del Ministro dell’Interno
Come mi protegge la polizza Tutela Legale? I soci del Movimento in relazione alle possibili denunce penali (ovviamente relativa all'attività DBN) (che cominciano a fioccare) sono coperti dalla polizza Tutela Legale in questo modo:
in caso di violazione o presunta violazione delle disposizioni (art. 650 C.P. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato), oppure del art 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punito con la reclusione da uno a sei anni; oppure ancora art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica pene tra i 6 mesi e 3 anni)
il socio del Movimento gode di una disponibilità fino a 21.000 € per le spese (avvocati, spese di giudizio, perizie ecc.) connesse ad ogni procedimento con una anticipazione fino a 5.000 €.
Come funziona in pratica?
Esempio: ricevete la notifica di una denuncia (penale in questo caso). Potete scegliere un avvocato di fiducia e anche l’anticipo sarà pagato dall’assicurazione. Se il delitto è colposo (non l’avete fatto apposta, ma per errore, ignoranza, sottovalutazione del rischio ecc.) paga l’assicurazione. Se il delitto è doloso (l’avete fatto apposta, cioè avete commesso un reato volontariamente sapendo di commetterlo) l’assicurazione anticipa ma dopo la condanna dovete restituire le somme anticipate. In pratica sarà un giudice a valutare a) se avete commesso il reato e b) se è colposo o doloso. Nel primo caso tutte le spese sono coperte, nel secondo caso dovrete restituire, dopo la condanna, gli anticipi).
Se avete situazioni particolari e vi serve una parola buona di consolazione, chiamate pure.
A presto
Claudio Parolin
P.S. alcuni soci mi chiedono se è possibile fruire di fondi stanziati dal Governo per il sostegno delle attività economiche. Appena ci saranno provvedimenti certi (decreto approvato e fondi stanziati) vi avviseremo.
Un decreto che dovrebbe prevedere un sostegno alle P.IVA dovrebbe esere emanato venerdì 13 marzo
sentenze CTS - Movimento
Pubblichiamo in questa pagina solo i documenti essenziali per comprendere la vicenda CTS - Movimento Libere DBN
Provvedimenti e Querele ai danni del Movimento e sentenze dei giudici
a) Delibera Difensore Civico Lombardia
c) Archiviazione Querela Bellesini
d) Querela CTS
f) Ricorso Tribunale per annullamento sospensioni
chi volesse seguire tutta la vicenda trova una documentazione più esauriente nella pagina diatriba CTS
Convegno 15.06.2019 "le DBN sono in crisi?
Movimento Libere Discipline BioNaturali
Milano, 15 giugno 2019
Convegno
“Le Discipline Bio Naturali sono crisi o in evoluzione? Che fare?”
Le dbn sono nate nel 2001; 18 anni dopo ci incontriamo per valutarne i cambiamenti come stimolo culturale per la società, come formazione e come professione.
“Comprendiamo il passato, gestiamo il presente, progettiamo il futuro”
gratuito e aperto a tutti
Sala C.A.M. Municipio 1, Corso Garibaldi 27 (MM2 verde fermata Lanza)
Programma:
Acceso alla sala e registrazione: ore 9,00
ore 9,30 – 11,30: Tavola Rotonda sul tema
“Le DBN sono in crisi? o in evoluzione? Alla ricerca di una strategia comune”.
Relatori: i presidenti delle maggiori associazioni DBN. Segue dibattito.
Invieremo agli interessati il dettaglio dei relatori e una anticipazione della relazione introduttiva.
ore 11,30 – 12,45: “La comunicazione nelle DBN”
ovvero “Come comunicare con soci, clienti, allievi”
Relatore: Orlando Volpe, docente FIRP, DBN e formatore Comunicazione.
È necessario pre-iscriversi per i posti limitati: potete manifestare il vs. interesse e avere informazioni a indirizzando la richiesta a: seminari@movimentodbn.com
oppure telefonando al 0236518340 - 3774498074
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Nel pomeriggio, ore 14,15 – 15,30: “la gestione delle associazioni-scuole”
Ovvero: “le alternative di strutturazione delle associazioni che erogano formazione”
Relatore Vittorio Andreoni, commercialista consulente del Movimento Libere DBN.
Ingresso gratuito: per informazioni seminari@movimentodbn.com ; 0236518340 - 3774498074
lo yoga non è uno sport
lo Yoga non è uno sport
Il 20 dicembre 2016, il Consiglio Nazionale del CONI, vista la delibera in pari data della Giunta Nazionale, "ritenendo che il CONI debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive,
ha deliberato:
- che l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’apposito elenco allegato alla delibera;
- di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici … nonché di emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco.
Tutta la storia:
Prima Puntata dicembre 2016
Lo yoga era compreso tra le discipline sportive fino al 20.12 .2016. Poi il CONI lo ha depennato assieme ad altre pratiche non agonistiche.
Riportiamo brani della delibera della Giunta e del Consiglio Nazionale.
Come potete leggere le delibere sono molto chiare e non lasciano dubbi interpretativi
Il Consiglio Nazionale del Coni “DELIBERA che l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco.
Di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento”.
Nell’elenco lo yoga non c’è più. Non ci sono più anche altre discipline come pilates ecc.
Chiariamo il meccanismo che tutela i soci delle ASD; il CONI riconosce gli Enti di Promozione Sportiva (tipo UISP, CSEN ecc.) e le Federazioni Sportive che a loro volta iscrivono le Associazioni Sportive Dilettantistiche e i loro soci.
Ma: "La Giunta ha “RITENUTO che il CONI, alla luce del proprio ruolo di “unico organismo certificatore" dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche … non possa consentire che la propria certificazione … non sia suffragata dallo svolgimento di discipline sportive ufficialmente riconosciute e codificate ….. dell’elenco delle Discipline Sportive allegato ecc.”
Sembra evidente, alla luce di quanto deliberato dal CONI che:
- Le ASD sono abilitate a praticare le discipline sportive e in questo caso le coperture assicurative per i partecipanti sono operative (ovviamente nei limiti delle clausole, massimali, franchigie ecc. che in genere non sono, nel caso degli EPS, particolarmente efficaci).
- Per le altre pratiche non sportive, svolte collateralmente negli stessi spazi, né la palestra, né le associazioni, né gli istruttori e tantomeno i partecipanti sono coperti dalle assicurazioni finalizzate alle attività sportive.
- Che gli istruttori di attività non sportive (ovvero non iscritte nell'elenco del CONI, unico documento che fa testo) non possano usufruire dei trattamenti fiscali e previdenziali agevolati che sono riservati agli "istruttori di discipline sportive in preparazione di un evento agonistico"
Quindi i pagamenti ad istruttori di yoga e in genere operatori/consulenti di discipline affini non possono rientrare nelle indennità, rimborsi, premi e compensi che godono delle esenzioni.
Seconda puntata maggio-ottobre 2017
Ma Federazioni Sportive e E.P.S. non si rassegnano a perdere decine di migliaia di iscritti e fanno pressioni sul Coni per far rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta, ognuna con artifici fantasiosi che possano creare una situazione di confusione sufficiente a continuare a raccogliere tessere.
Solo alcuni esempi: la Federazione Italiana Pesistica inserisce lo yoga nell'attività preparatoria diramando affermazioni del genere "dal CONI mi riferiscono quanto segue: Il CONI non ha effettuato nessuna delibera per il riconoscimento dello YOGA, ma ha dato il via libera alla FIPE di inserire nella propria federazione lo Yoga stesso pertanto di fatto (?!?) il CONI attualmente riconosce le discipline olistiche."
"di fatto... riconosce" ? ma quando mai!
Alcune perle: titolo "Lo Yoga è stato riconosciuto dal CONI mediante la FIPE e inserito nella cultura fisica".
Il 21/05/2017 la Fipe delibera che:
"la Cultura Fisica si esplica nei seguenti termini:
1) Ambito Oggettivo
– Attività con attrezzi (pesi liberi o macchine): finalizzata allo sviluppo della massa muscolare con obiettivi diversi a seconda della disciplina sportiva o dello stato di fitness;
– Attività a corpo libero, (sia seguendo i principi del calistenico, dello yoga, del Pilates, dello Stretching e dell’Allenamento in Sospensione), considerato un sovraccarico in funzione della angolazione che il corpo ha rispetto alla base di appoggio utilizzata durante l’esercizio o allo stato di tensione muscolare ........... "
All'intelligenza di tutti comprendere i salti mortali, indeterminatezza, la pretestuosità di posizioni di questo tipo.
Altre federazioni e EPS compiono operazioni simili; poi seguono riconversioni di attestati, ridefinizioni di competenze bla, bla, bla ecc. che in realtà non chiariscono nulla e non incidono assolutamente per quanto riguarda il regime fiscale ma contribuiscono a far credere che tutto possa continuare come prima.
Terza Puntata gennaio 2018
Il Coni stesso che si presta a alimentare questa cortina fumogena; dopo numerose dichiarazioni pubbliche dello stesso Presidente Malagò che vengono spesso riportate dai giornali come "reinserimento dello Yoga nel Coni", pubblica sul sito un comunicato in data 4 gennaio 2018 che recita:
"Il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza."
Cosa dice in sostanza?
a) che nessuna Federazione internazionale e neanche il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) ci pensano proprio a inserire lo Yoga tra gli sport (penso che gli indiani si incazzerebbero alquanto);
b) che il Coni ha fatto, nonostante questo, in modo che alcune federazioni (solo italiane) considerino lo yoga come "attività propedeutica", senza reinserirlo nell'elenco degli sport.
Quindi yoga, pilates ecc. non state reinseriti nell'elenco del Coni; quindi non possono essere considerate attività sportive
Tutto questo polverone cambia qualcosa rispetto le agevolazioni fiscali e alle coperture assicurative? No!
Perché resta il fatto che:
a) il Coni continua a riconoscere le attività sportive in base all'inserimento nell'elenco del dicembre 2016.
b) la normativa limita i benefici alle discipline sportive riconosciute dal Coni mediante il citato elenco.
Per cui rispetto alla situazione del dicembre 2016 non è cambiato nulla... a meno che: non cambi nome e non sia più yoga, pilates ecc.. Qualcuno propone di mascherarlo chiamandolo:
“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness"
Ma quanti sono gli insegnanti di Yoga (maestri?) in questo caso disponibili a declassare la "via evolutiva indiana" praticata cambiando il nome in “Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness" solo per eludere il fisco? Spero pochi!
Ma è un tentativo tanto degradante quanto inutile perché, come scrive una rivista specializzata (turismo e fisco):
".. non sarà possibile per attività di tipo Yoga, Pilates, Shiatsu, Zumbafitness, Crossfit iscriversi scegliendo la disciplina n°117 (“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) oppure per Le attività di Soft Air e Paintball iscriversi sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo .
E’ solo un esempio di come la giusta attenzione possa evitare una Ispezione Fiscale o previdenziale con eventuale contestazione dell’uso del regime dei 7.500€ (oggi 10.000 n.d.r.) in considerazione del fatto che la ASD possa non aver riportato nello Statuto, nel proprio regolamento o nella gestione della attività esercitata, l’esatta definizione corrispondente alla disciplina prevista dall’elenco specifico del CONI."
Con buona pace dei "furbi" e degli evasori.
Concludendo:
Il settore sportivo e il settore DBN sono e restano due settori distinti e non sovrapponibili, nonostante i tentativi degli E.P.S. di creare confusioni e frammistioni per acquisire tessere, estendendo la propria “presunta” competenza anche al di fuori dell’ambito sportivo
Per cui:
a) le polizze che coprono le attività sportive dilettantistiche non coprono le dbn e viceversa.
b) le agevolazioni fiscali previste per gli istruttori che operano in ambito sportivo dilettantistico non posso essere utilizzate dagli operatori/consulenti/insegnanti che operano in ambito dbn e comunque in genere in ambito non sportivo.
Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali è nato per valorizzare le DBN anche fornendo consulenza e supporto sia agli enti (associazioni, società, cooperative ecc.), sia alle persone (operatori, consulenti, istruttori, docenti ecc.), sia ai partecipanti alle attività per la pratica delle DBN; non si occupa di attività sportive.
Il Movimento Libere Discipline Bio Naturali ha approntato strumenti e servizi idonei a permettere a quanti operano in ambito DBN di svolgere una attività corretta e sicura (vedi www.movimentodbn.com) con spese minime e alta qualità delle prestazioni.