16 luglio Ultime notizie sul bonus 1.000€ di maggio
Ultime notizie sul bonus 1.000€ di maggio
Cari soci, dopo l’invio delle comunicazioni del 15 e 20 giugno che riportavano la procedura per la richiesta dei 1.000 € di bonus per maggio, avevamo risposto a quanti segnalavano dubbi che ulteriori informazioni sarebbero state disponibili grazie ad una circolare dell’Inps annunciata nel decreto “rilancio”. La circolare n° 80 è uscita il 7 luglio ma non aggiunge informazioni utili.
Per cui ribadiamo quanto già scritto, ovvero che:
- Il bonus 1000 euro, per il mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a chi è in possesso di precisi requisiti. In particolare:
- Liberi professionisti titolari di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto Rilancio (19 maggio 2020),
- iscritti alla Gestione separata
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
Il bonus non è cumulabile con gli altri sostegni e prestazioni previdenziali salvo l'assegno ordinario di invalidità.
Reddito di cittadinanza: Chi appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza non potrà fare domanda per il bonus INPS di 600 euro di aprile e 1.000 euro a maggio. Il decreto n. 34/2020 prevede però il diritto ad un’integrazione dell’importo erogato mensilmente, per due mesi.
Quindi, se siete in questa situazione non fate la domanda per il bonus perché è prevista una integrazione del reddito di cittadinanza a 600 € per aprile e a 1.000€ per maggio (in caso di calo del 33% delle entrate). Per esempio se il RdC percepito è di 250 € si potranno ricevere 350 € in più per aprile e 750 € in più per maggio.
I lavoratori appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno presentare domanda INPS. Le istruzioni operative ancora non ci sono, ma si suppone che bisognerà autocertificare che l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto è inferiore al bonus di 600 o 1.000 euro.
I molti dubbi non chiariti: entriamo nei particolari proponendo alcune riflessioni:
- la data
il Decreto “rilancio” riporta: a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020.
Questo requisito può essere interpretato
- sia come limitazione, quindi escludendo coloro che hanno chiuso la p.iva prima del 19 maggio,
- ma anche come estensione, ovvero includendo nel provvedimento anche coloro che hanno aperto la p.iva prima del 19 maggio (quindi anche dopo il 23 febbraio preso come riferimento per l’accesso ai bonus di 600 € di marzo e aprile).
- Il calo del 33%
Ma nel secondo caso e in generale per tutti coloro che avendo aperto la p.iva nel 2020 (o dopo aprile 2019) non sono in grado di confrontare i redditi del 2° bimestre 2020 con quelli del 2° bimestre 2019 è possibile richiedere il bonus 1.000 € per maggio?
Alcuni ritengono che tutti questi professionisti siano esclusi ma servirebbe una circolare esplicativa perché il requisito posto “partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020” non sembrerebbe escluderli.
Sembrerebbe escluderli il requisito “abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”;
Ma si potrebbe obiettare che se nel 2019 il fatturato è stato 0 e nel 2020 ancora 0, essendo il 33% di 0 risulta essere 0, quindi il requisito contabilmente è rispettato.
- Reddito o fatturato?
Ma il fatto che il decreto non parli di “fatturato” ma di “reddito” includendo altre fonti come va interpretato? Se un professionista ha come unico reddito il fatturato da p.iva forfetaria la situazione è chiara ma se ha anche altre fonti di reddito (affitti, dividendi ecc.)?
Per questo avevamo consigliato di attendere la circolare Inps sperando che entrasse nel merito ma la circolare 80 non chiarisce nulla.
- Quali controlli?
Come si può verificare il confronto tra i 2 bimestri per un professionista che abbia solo la p.iva forfettaria? “il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”. Ma spese sostenute e ammortamento non sono rilevanti per le p.iva forfetarie per cui si tratterebbe solo di confrontare le entrate (non le fatture) di cassa nei 2 bimestri e verificare il calo del 33%.
Ma come fa l’Agenzia delle Entrate a verificare le entrate del bimestre marzo-aprile del 2019 confrontandoli con quelli del 2020 in assenza di registrazioni in corso d’anno? Per capirci, se un professionista spostasse alcune fatture dal febbraio a marzo 2019 per alzare il reddito 2019 che verifiche potrebbe fare l’AdE?
L’unico modo che mi viene in mente è la verifica del CC bancario o postale del professionista (per cassa appunto) ma dal momento che in genere le fatture nel ns. settore sono di importi di qualche decina di euro e per lo più pagate per contanti…. Chi potrebbe controllare se il professionista che ha dichiarato a fine anno 2019 un fatturato di 18.000 € riportasse una parte consistente del fatturato di altri mesi al bimestre marzo-aprile 2019 per alzare il fatturato in quei mesi?
Sono questi i dubbi che restano aperti e che la circolare Inps non ha dissipato; personalmente credo che difficilmente l’ AdE e poi l’Inps sarebbe in grado di fare verifiche efficaci sui milioni di domande presentate; forse potrebbero fare verifiche a campione… ma con scarso effetto deterrente.
Molti dubbi restano ma la scelta se fare o non fare la domanda spetta a voi.
Molti soci l’hanno fatta e molti hanno già ricevuto i 1.000€.
Se decidete di farla vi segnalo le istruzioni già inviate.
Se esce una nuova circolare vi teniamo informati.
Claudio Parolin