ma sì che si può LAVORARE! Con le giuste cautele 18.05
Cari soci e amici, ci scusiamo per la tardiva comunicazione ma abbiamo aspettato di veder pubblicato il dcpm 17.05 sulla Gazzetta Ufficiale per poter dare indicazioni sulla base di notizie certe e non anticipazioni, ipotesi o semplici dichiarazioni.
Vi possiamo rassicurare; possiamo lavorare senza troppe complicazioni rispettando il dcpm e le “linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” (integrato nel decreto del governo)
Il decreto riporta: (art.1 comma gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione…… Vi sono da fare precisazione importanti, ma essendo abbastanza complesse e immedesimandoci nell’urgenza dei ns. soci di avere indicazioni chiare, semplici e immediate, le riportiamo sotto per una lettura approfondita. Venendo al sodo: possiamo riprendere il lavoro rispettando le seguenti disposizioni: indichiamo con un Sì quelle necessarie, con un No, quelle non necessarie a) Predisporre una adeguata informazione Sì Si tratta di mettere ben in vista all’ingresso le istruzioni utili alle persone che entrano nello studio/centro. Dal 19.05 pubblicheremo sul sito un testo che potrete inviare anticipatamente ai vs. clienti per alcune precauzioni preventive b) Lavorare su appuntamento e tenere l’elenco dei clienti per 14 giorni Sì c) Prendere la temperatura del cliente No Il testo recita“potrà essere rilevata la temperatura impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C” quindi non è obbligatorio. Ma potrebbe costituire una salvaguardia per voi d) Far entrare un cliente per volta; Si se ci sono più postazioni mantenere la distanza di un metro tra le postazioni e tra i clienti e) Barriere tra le postazioni No Il testo recita “L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche..” quindi non è un obbligo assoluto. f) Mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche nelle aree) Si (quindi in tutte le aree) per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Torniamo alla adeguata informazione del punto a) g) Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. Si h) Mascherina a protezione delle vie aeree per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro compatibilmente con lo specifico servizio, Sì nostra traduzione: solo quando per lo specifico servizio devo stare più vicino di un metro devo proteggere le vie aeree con la mascherina. Solo se ci sono rischi specifici propri della mansione, devo usare eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc.,) i) visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola No solo in particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, j) frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (tradotto: acqua e alcool) Si (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) k) utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso No il testo specifica “per gli estetisti” e che i guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. l) Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione Si delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. m) ricambio d’aria frequente negli ambienti interni Si per gli impianti di condizionamento escludere la funzione di ricircolo dell’aria. n) Per incassare i soldi indossare la mascherina Si e avere a disposizione gel igienizzante per le mani ecco le precisazioni importanti:- Nel decreto del 26 aprile si identificava il settore delle attività inerenti servizi alla persona e i parrucchieri, estetisti ecc. erano solo una esemplificazione (Art. 1 comma cc) ….. le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
- Nel decreto del 17 maggio si identifica analogamente il settore attività inerenti ai servizi alle persone dichiarandole consentite (art.1 comma gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi
- La conferenza delle Regioni, molto grossolanamente, riporta SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI E ESTETISTI) riportando sotto “le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona (acconciatori, barbieri, estetisti)” ma poi nel testo definiscono linee guida che sono generali salvo essere specifiche per alcune prescrizioni riservate ai trattamenti estetici.
In sostanza, nel rispetto delle indicazioniè consentita l’attività di servizi alle persone o è consentito solo l'attività di acconciatori ed estetisti? La seconda ipotesi è improbabile considerando che sarebbe impossibile per le regioni emanare linee guida per tutte le dbn che sono decine (ma poi chi potrebbe limitarne il numero visto che sono professioni non regolamentate, quindi di libera pratica e definizione?)
A controprova e a sostegno di questa interpretazione stanno alcune delibere regionali che precisano che il riferimento a parrucchieri e centri estetici sono a titolo esemplificativo - vedi Regione Lazio “attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing);
Abbiamo buoni motivi per affermare che le condizioni sopra elencate siano da applicarsi a tutte le attività di servizio alle persone.
Attenzione! Resta fuori la Regione Campania il cui Presidente non ha firmato la Convenzione con il Governo.....
Per quel che riguarda i corsi: restano vietati
art.1 comma q) sono sospesi ………… i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.Per quel che riguarda le attività collettive: restano vietate....
art. 1 comma z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali ………, centri culturali, centri sociali.Fino a quando? dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 maggio 2020.
Buon Lavoro!
Claudio Parolin