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La P.Iva per le associazioni? informazioni generali

Partita Iva e Terzo settore: indicazioni e strumenti

Dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita Iva: questo tipo di attività, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Quando si parla di enti associativi si fa riferimento in particolare alle associazioni di promozione sociale (Aps), agli altri enti del Terzo settore (Ets) in forma associativa, alle associazioni “generiche” ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir – dpr 917 del 1986), alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), etc. Le associazioni Onlus sono attualmente escluse da questa novità.

Quali sono gli enti che devono aprire la partita Iva

Quali sono le associazioni escluse dall’obbligo?

Sono escluse dall’obbligo di aprire partiva Iva le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività rilevante ai fini Iva. Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente entrate non qualificabili come corrispettivo, quali, ad esempio: quote associative, erogazioni liberali (donazioni) e incassi assimilabili (come nel caso dei contributi dei soci non erogati a fronte della prestazione di servizi o cessione dei beni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo. Per tali associazioni non cambia nulla e anche dopo il 1° gennaio 2025 possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.

ENTI ASSOCIATIVI E IVA

Le novità normative sull’Iva: panoramica delle modifiche legislative

Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972), riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

In sintesi, nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, considerando l’ente un soggetto estraneo a una “filiera” di produzione e di conseguenza escluso tout court dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Con la nuova formulazione, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell’imposta in relazione alla particolare natura dell’attività o dell’ente che la realizza) o imponibili (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell’imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all’attività svolta).

Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il “prima” e il “dopo” relativo alla attività di somministrazione di bevande svolte dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno:

  • Prima” della modifica dell’art. 4, l’attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’Iva e delle sue applicazioni).
  • Dopo” la modifica, l’attività è considerata rilevante ai fini Iva e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’Iva sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.

Le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2024: dettagli sulle norme attuali e la loro validità

Le modifiche introdotte con la nuova disciplina e l’impatto sugli enti associativi a partire dal 2025

Si ricorda alle associazioni che intendano optare per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 che, al momento dell’apertura della partita Iva, va fatta relativa comunicazione (via raccomandata/pec) alla Agenzia Siae competente per territorio. In relazione a ciò, è possibile utilizzare il fac-simile di comunicazione scaricabile a questo link.

Per maggiori informazioni sulla compilazione del modello AA7/10 è possibile consultare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Cos’è il codice ATECO e a cosa serve?

All’atto di apertura della partita Iva si deve già dichiarare il regime fiscale che l’ente intende adottare?

All’atto di apertura della partita Iva l’associazione deve essere consapevole di quali sono le attività che rientreranno nell’ambito di applicazione dell’Iva?

Aprire una partita Iva in regime ordinario/semplificato: quanto costa?

Aprire una partita Iva in regime forfettario: quanto costa?

L’obbligo della fatturazione elettronica