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dpcm 24.10.2020 Ci vieta o ci permette? 26.10

Carissimi/e, la situazione è alquanto confusa ma, come sempre, partiamo armati di buon senso e del principio già affermato in varie occasioni, ovvero che:

Non dobbiamo mai dimenticare un fondamento dello stato di diritto:

  • a) Tutto ciò che non espressamente vietato è permesso
  • b) Tutto ciò che non è definito/citato/nominato non è espressamente vietato.
  • c) Prudenzialmente, in assenza di riferimenti precisi, si può procedere per analogia mutuando indicazioni dalle situazioni simili. (come affermato nel d.c.p.m. stesso“nel settore di riferimento o in settori analoghi”
  • d) Resta comunque importante attenersi al principio di massima cautela ma senza lasciarsi paralizzare da soverchie paure o immotivati “presunti” divieti

Possiamo lavorare con le DBN? Come professionisti ? e come associazioni?

 

Premessa n°1: abbiamo valutato solo il d.c.p.m. del 25 ottobre. Non abbiamo esaminato le varie ordinanze regionali sia per ragioni di tempo (e sopravvivenza visto il numero), sia perché, dal dibattito che si è sviluppato sui media, le regioni sembrano attualmente assumere un atteggiamento più morbido (a parte sulla scuola). Se avete ordinanze della vostra regione in contrasto con quanto riportato da questo testo segnalatecelo. Sarà nostra cura aggiornare tutti.

Premessa n°2: Importante, vi richiamiamo e vi rinviamo alle cautele da adottare illustrate nelle comunicazioni del 15 maggio e del 2 giugno relative all’attività professionale e quella del 6 giugno relativa alle attività di gruppo che trovate sul sito. Nel dubbio andate a rileggerle.

 

Poniamoci le domande e cerchiamo poi di dare una risposta.

1)      Sono un operatore/consulente che pratica una dbn posso continuare a lavorare ?

        a)  Opero con un rapporto individuale senza contatto fisico

        b)  Opero con un rapporto individuale con contatto fisico

2)      Posso praticare anche a domicilio del cliente o presso il mio domicilio?

3)      Conduco una attività di gruppo in ambito dbn posso continuare a lavorare ?

        a)  Opero senza contatto fisico presso una sala privata o una abitazione

        b)  Opero senza contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale

        c) Opero senza contatto fisico presso una Asd o palestra   

        d)  Opero con contatto fisico presso una Asd o palestra

        e)  Opero con contatto fisico presso una sala privata o una abitazione

        f)   Opero con contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale

Le risposte in fondo dopo aver analizzato il testo e fatte le dovute considerazioni... perché dovete essere messi in condizione di valutare per scegliere, essendo poi la responsabilità in primo luogo vostra (pur con tutto il nostro supporto su tutti i piani)

Veniamo al sodo:

il d.c.p.m. 24 ottobre 2020 stabilisce:

art. 1.9.f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

art. 1.9.gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (testo identico a quello riportato nel d.c.p.m. del 17.05.2020 supportato dall’allegato 17 contenente le cautele approvate dalla Conferenza delle Regioni, riportato pari pari dall’allegato al del d.c.p.m del24 ottobre

Sostanzialmente si ripropone, per quel che riguarda le DBN, la situazione del d.c.p.m. del 17 maggio per cui vi rimando, per quel che riguarda le cautele da adottare alle cautele riportate sopra alla premessa 2.

inoltre: per le attività all’aperto art. 1.9.d): è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Per quel che concerne le attività formative il decreto tratta unicamente di scuola pubblica o comunque di formazione regolamentata e non ci sono accenni a parte una frase sibillina contenuta dall’ art. 1.9.s) (vedi nel P.S. in fondo)

Una considerazione: le attività di formazione professionale per le libere professioni come le nostre sono da considerarsi formazione professionale o attività culturali? Io propendo per la seconda ipotesi ma è altrettanto lecito sposare la prima.

In sintesi, sono sospese le attività imprenditoriali (centri benessere, termali ecc.), non le attività professionali di servizi alla persona individuali in presenza (e a distanza) che sono quelle che riguardano la maggior parte degli operatori dbn.

Ma fate attenzione! Indubbiamente una attività in presenza con pratiche che prevedano un contatto, anche ottemperando a tutte le cautele previste nella normativa illustrata, anche se non è formalmente citata e proibita, sicuramente presenta dei rischi. Anche se siete coperti dalla polizza Tutela Legale e potrete, in ogni caso, contare sul supporto del Movimento, le scelte sono da valutare attentamente.

 

Per quel che riguarda le attività di gruppo un altro aspetto è quello delle limitazioni poste agli “sport di contatto”.

Le attività DBN non sono attività sportive quindi son sono coinvolte.

Anche lo yoga non è attività sportiva anche se gli enti sportivi (EPS e ASD) lo contrabbandano come “ginnastica per la salute e il fitness”.

Ma la situazione in questo caso è chiara:

Se praticate yoga come dbn come liberi professionisti o come attività culturale non si tratta di attività sportiva, quindi potete continuare rispettando le cautele già richiamate.

Se contrabbandate lo yoga come “ginnastica per la salute e il fitness” presso un Asd per godere del compenso esentasse, siete attività sportiva.

Più ambigua è la situazione di pratiche con una doppia natura come il tai chi, il Qi kung, la danza ecc. che sono comprese come attività sportive nell’elenco del Coni ma nel contempo sono anche pratiche dbn codificate da leggi regionali, Lombardia in testa.

Anche in questo caso penso sia determinante la modalità di pratica della disciplina… se praticata come sport presso una Asd (quindi sport) o come libera professione in ambito culturale, formativo, vitalistico (quindi dbn).

E su questo terreno il Movimento è determinato ad appoggiare i propri soci anche sul piano legale se qualche autorità interpretasse diversamente la normativa, sia con la polizza Tutela Legale, sia con la Convenzione Legale, sia con una difesa collettiva a spese del Movimento.  

Si pone un nodo cruciale di forma e sostanza: leggete attentamente!

Il d.c.p.m. del 24 ottobre sospende l’attività delle “palestre” e dei “centri culturali, sociali e ricreativi” che, ad un primo sguardo, sembrerebbero sovrapporsi alle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative.

Ma non esiste una normativa a questo proposito.

In realtà la “palestra” non è sovrapponibile alla Associazione Sportiva Dilettantistica, e il “centro culturale, sociale e ricreativo” non è sovrapponibile alla Associazione Culturale, alla Associazione Promozione Sociale, alla Associazione Ricreativa.

Come la palestra si definisce come “ambiente fisico chiuso attrezzato per la pratica delle discipline sportive”, il “centro culturale” si può definire come “ambiente fisico chiuso attrezzato per lo svolgimento di attività culturali” e lo stesso per il “centro sociale” e il “centro ricreativo”  

Una connotazione ulteriore potrebbe essere la funzione aggregativa sul territorio (il paese o il quartiere, o ancora in ambito nazionale e/o internazionale (pensiamo al centro culturale Pompidou a Parigi)

Quindi possiamo definire il “centro culturale” come luogo fisico chiuso di aggregazione sul territorio attrezzato per svolgere attività culturali (pensiamo a una sala conferenze, una spazio espositivo, una dotazione di libri, film e altri strumenti culturali) che può essere pubblico (molti comuni e/o quartieri ne gestiscono uno o più) o privato (e in questo caso può essere gestito in forma associativa ma non necessariamente) ed è caratterizzato da una apertura al pubblico generalizzata (es. a tutti gli abitanti del paese o del quartiere possono accedere, anche se a volte e richiesta una tessera minima). Una associazione culturale, di promozione sociale o ricreativa non sempre possiede una sede fisica e, nel caso l’abbia, la sede non è aperta al pubblico ma svolge una funzione riservata ai soci subordinando l’accettazione del nuovo socio ad un vaglio dell’organismo direttivo.

Quindi, anche se una normativa precisa non esiste, ritengo che l’associazione culturale o di promozione sociale o ricreativa, se è privata, ovvero riserva le attività ad un numero ristretto e selezionato di soci e non svolge una funzione aggregativa sul territorio godendo di contributi pubblici e/o uso di spazi assegnati da enti locali e/o convenzioni con enti pubblici, non sia assimilabile al centro culturale, sociale, ricreativo.   

Quindi la norma che sospende l’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi non necessariamente si traduce in sospensione delle attività delle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative. Sono da valutare le caratteristiche e le condizioni di operatività sopra descritte. E anche su questo il Movimento è disposto a sostenere le associazioni iscritte.

 

Concludendo: alla luce di quanto sopra appare evidente che la situazione è complessa e problematica. Per aiutarvi a scegliere ecco il nostro parere e le nostre risposte alle domande elencate all’inizio:

1) Sono un operatore/consulente che pratica una dbn posso continuare a lavorare?

     a) Opero con un rapporto individuale senza contatto fisico

                                                         Sì  con le cautele prescritte

     b) Opero con un rapporto individuale con contatto fisico

                                                         Sì con le cautele prescritte

 2) Posso praticare anche a domicilio del cliente o presso il mio domicilio?

         Si Ma informa il cliente che il dcpm raccomanda fortemente di evitare visite in  casa non strettamente indispensabili                          casa non strettamente indispensabili

 

 3) Conduco una attività di gruppo in ambito dbn posso continuare a lavorare?

       a)  Opero senza contatto fisico presso una sala privata o una abitazione

           Si.  Ma informa l'ospite che il dcpm raccomanda fortemente di evitare visite in                              casa non strettamente indispensabili

 

       b)  Opero senza contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale

            Si, ma assicurati che l’associazione non possieda le caratteristiche per                                         essere considerata centro culturale o sociale

 

        c)  Opero senza contatto fisico presso una Asd o palestra

             No in palestra (definita come luogo chiuso attrezzato per la pratica delle                              discipline sportive). Per l’Asd verifica che non possieda le caratteristiche per essere considerata palestra.

 

         d)  Opero con contatto fisico presso una Asd o palestra

             No in palestra. Per l’Asd verifica che non possieda le caratteristiche per                               essere considerata palestra. Per l’attività verifica che non possa essere   considerato sport.

 

         e)  Opero con contatto fisico presso una sala privata o una abitazione

                                                 SI con le cautele prescritte

 

          h) Opero con contatto fisico presso una associazione culturale o di promozione sociale

             SI con le cautele prescritte. Ma assicurati che l’associazione non possieda le                           caratteristiche per essere considerata centro culturale o sociale

 

Ultima considerazione: il fatto che le attività professionali non siano sospese è corroborato dalle anticipazioni sui cosiddetti “ristori economici” che non sono previsti (come a marzo, aprile e maggio) per i professionisti.

Milano, 26 ottobre 2020                                                        Claudio Parolin

 

P.S. art.1.9.s) Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle  singole  Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui  al «Documento tecnico sulla possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Non si capisce se la frase in rosso si riferisca agli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (o agli esami della motorizzazione ecc. di cui tratta l’art. 1.9.s) o a tutte le tipologie di attività formative.