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6 agosto Breve aggiornamento sul bonus di 1.000 €

Breve aggiornamento sul bonus di 1.000 € per il mese di maggio.

Cari soci, spero di non annoiarvi inviando a tutti un aggiornamento viste le numerose richieste ricevute.

  1. Si può ancora chiedere (entro i 60 giorni dalla apertura delle richieste del 19 giugno) per alcuni giorni con le modalità già illustrare nella mail del 20 giugno seguendo le istruzioni.
  2. In relazione alle osservazioni riportate nella mail del 20 giugno facciamo alcune precisazioni, ovvero che non è possibile richiedere il bonus se i fatturati del bimestre considerato (marzo-aprile 2019 rispetto marzo-aprile 2020) non sono confrontabili (per assenza di fatturato nel 2019 per apertura della p.iva successiva, per fatturato 0 nel bimestre 2029 ecc.).

Restano gli altri dubbi non chiariti dalle circolari successive (che per lo più trattano del “fondo perduto” che non riguarda noi e non il “bonus” che ci riguarda).

 

P.S. Alcuni soci ci segnalano ancora situazioni relative al ritardo dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps; per loro riportiamo un riepilogo delle modalità previste per ottenerli.

Riepilogo bonus e contributi a fondo perduto: professionisti con partita iva gestione separata INPS

professionisti titolari di partita iva, iscritti alla gestione separata INPS, sono stati invece beneficiari del bonus previsto dall’art. 27 del d.l 18/2020 confermato dal d.l 34/2020, ed hanno quindi percepito una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo, e nel caso in cui non vi fossero state problematiche si sono visti accreditare automaticamente una cifra pari alla precedente sul conto corrente per il mese di aprile.

Una delle problematiche più diffuse legata a questa particolare categoria di soggetti economici è stata quella della mancata iscrizione in gestione separata di professionisti che avevano però iniziato l’attività regolarmente prima del termine ultimo previsto dal decreto (23 febbraio 2020).

L’Inps ha così implementato una procedura di risoluzione di tali questioni, le quali avevano inevitabilmente portato alla sospensione di numerose domande invece valide.

La circolare INPS del 6 giugno 2020 riporta le seguenti indicazioni:

  • se il professionista aveva aperto la partita iva prima del 2019, e risultava essere iscritto dopo il 23 febbraio 2020 ovviamente con effetto retroattivo, al fine di poter ammettere la validità dell’istanza di riesame, deve aver regolarmente compilato il quadro RR- Sezione II della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività;
  • per coloro che, invece, avevano iniziato l’attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020.

Al bonus di Maggio previsto dall’art. 38 del d.l 34/2020 possono accedere anche i liberi professionisti titolari di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto Rilancio (19 maggio 2020), iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Quindi tali soggetti nel caso in cui possano dimostrare tale calo del fatturato possono beneficiare di tale indennità, dovendo però entrare nuovamente nel loro profilo “MY INPS” e ripresentare la domanda.